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Sez. 5 - , Sentenza n. 22453 del 18/07/2022 (Rv. 665278 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Diniego di rimborso - Autonoma impugnabilità ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Presupposti - Emissione all'esito di supplemento istruttorio e rivalutazione dell'istanza - Sussistenza - Mera conferma di precedente provvedimento in assenza di istruttoria e di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665278-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio tributario, costituisce atto autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il diniego di rimborso che non sia meramente confermativo di un precedente provvedimento, ma pervenga ad una conferma delle determinazioni già assunte a seguito di un supplemento istruttorio e contenga un'autonoma rivalutazione dell'istanza originaria, sulla base di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre, invece, un atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, allorquando l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)