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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24308 del 30/09/2019 (Rv. 655478 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Dazione del bene in godimento a terzi per finalità assistenziale - Spettanza - Condizioni - Commercialità della dazione - Valutazione - Necessità.
Stato
decisa il 2019-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655478-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 trova applicazione anche in caso di dazione dell'immobile per finalità assistenziali in favore di ente non imprenditoriale, sulla base di univoche disposizioni statutarie, salva la valutazione in concreto del carattere commerciale o meno della dazione stessa, che va escluso ove il godimento sia concesso a titolo gratuito, mentre deve essere rigorosamente accertato in presenza di un contratto di locazione, avuto riguardo alle persone ospitate (che devono essere effettivamente bisognose), alla durata del soggiorno (da collegare al superamento della condizione di disagio che lo ha generato) ed all'importo delle rette (che deve essere significativamente ridotto rispetto ai prezzi di mercato), onde evitare l'aggiramento della disposizione agevolativa, volta a tutelare lo svolgimento di attività di rilievo sociale nell'immobile interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)