diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 4030 del 23/02/2026 (Rv. 678036-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA
Stato
decisa il 2026-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678036-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Spese pubblicitarie - Regime ex art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002 - Presupposti - Prova dell'esistenza delle operazioni commerciali di sponsorizzazione - Necessità.

Il regime di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002 (vigente ratione temporis), relativo alla presunzione assoluta di deducibilità delle spese pubblicitarie di importo inferiore o pari a duecentomila euro, indipendentemente da ogni valutazione di congruità e convenienza, non opera in mancanza della prova, da parte del contribuente, dell'esistenza delle operazioni commerciali di sponsorizzazione.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/02/2021 num. 36 art. 12 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)