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Sez. 5 - , Sentenza n. 26494 del 21/12/2016 (Rv. 641954 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Area edificabile di fatto - Nozione - Distinzione dall'area edificabile di diritto - Rilevanza giuridica ai fini dell'imposta di registro e dell'INVIM - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641954-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE

In tema di imposta di registro e di INVIM, ai fini della determinazione della base imponibile, l'area edificabile costituisce un genere articolato nelle due specie dell'area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e dell'area edificabile di fatto, vale a dire del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto potenzialmente edificatorio, anche al di fuori di una previsione programmatica, in considerazione dell'esistenza di taluni fatti indice, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati e qualsiasi altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica. Ne deriva che, essendo l'edificabilità di fatto una specie di edificabilità rilevante giuridicamente, perché presa in considerazione dalla legge sia ai fini dell'ICI (art. 2, comma 1, lett. b], primo periodo, seconda ipotesi, del d.lgs. n. 504 del 1992) sia della determinazione dell'indennità di espropriazione (artt. 5-bis, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 359 del 1992, e 37, comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001), è anch'essa un'edificabilità "di diritto", che influisce sul valore del bene e rileva anche ai fini delle imposte di registro e INVIM. (Nella specie, la S.C. ha, tuttavia, escluso la potenzialità edificatoria del terreno, trattandosi di strada grava da servitù di passaggio, eletrodotto, acquedotto, attraversamento della linea telefonica).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)