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Sez. L - , Ordinanza n. 26676 del 22/10/2018 (Rv. 651237 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Giornalista - Collaboratore fisso - Retribuzione - Determinazione - Criteri applicabili.
Stato
decisa il 2018-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651237-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In materia di lavoro giornalistico, il collaboratore fisso ha diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del contratto collettivo reso efficace "erga omnes" dal d.P.R. n. 153 del 1961, ad una retribuzione proporzionata all'impegno di frequenza, alla natura ed importanza delle materie trattate nonchè al numero mensile delle collaborazioni, ferma restando la soglia minima di quattro od otto collaborazioni al mese; rientra nei poteri di apprezzamento discrezionale del giudice di merito individuare un criterio logico per il compenso di un numero maggiore di collaborazioni, tenendo conto di tutti i parametri previsti dalla disposizione collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 art. 2, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)