Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 122 del 1968
Massime (1)
Massima n. 3022
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Questione già decisa con sentenza di rigetto
- Manifesta infondatezza. (art. 26, secondo comma, e 29, legge 11 marzo 1953, n. 87; art. 9, secondo comma, norme integrative).
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Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale le questioni già decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (Fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, già dichiarata infondata con la sentenza n. 60 del 22 maggio 1968). Conforme: 24/56 D
Norme impugnate
- legge regionale Sicilia 3 giugno 1966, n. 13
- legge regionale Sicilia 16 marzo 1964, n. 4
Parametri
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 29 legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, concernenti ripartizione dei prodotti agricoli, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 14 febbraio 1968 dalla Corte di appello di Caltanissetta - sezione magistratura del lavoro - nei procedimenti civili vertenti tra Ferrera Giuseppe e Frangiamone Luigi e tra Scerra Giuseppe e Frangiamone Luigi, iscritte ai nn. 69 e 70 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'8 giugno 1968;
2) ordinanza emessa il 6 febbraio 1968 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Giuffrida Bartolo e Pulvirenti Carmela, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 28 giugno 1968.
Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate della Corte d'appello di Caltanissetta e del Tribunale di Catania è stata proposta questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964 n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, concernenti ripartizione dei prodotti agricoli, per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e con riferimento all'art. 14, lett. a. dello Statuto siciliano;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 60 del 22 maggio 1968, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione suindicata, che era stata prospettata negli stessi termini anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, sulla ripartizione dei prodotti agricoli, per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e 14, lett. a, dello Statuto siciliano, promossa con le ordinanze 14 febbraio 1968 della Corte di appello di Caltanissetta - sezione magistratura del lavoro - e 6 febbraio 1968 del Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.
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