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Sez. L, Sentenza n. 10588 del 21/10/1993 (Rv. 484057 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere | Competenza del giudice del luogo di ubicazione della dipendenza - Riferimento al luogo di effettivo svolgimento della prestazione - Conseguenze - Controversia relativa alla legittimità del trasferimento di un dipendente - Competenza del giudice del luogo della nuova dipendenza - Necessità - Giudice del luogo della sede di lavoro di provenienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484057-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere

Nelle cause di lavoro, il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova la dipendenza cui il lavoratore è addetto (art. 413, secondo comma, cod. proc. civ.) va riferito non all'atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza bensì al fatto dell'effettivo svolgimento della prestazione di lavoro presso la medesima, con la conseguenza che competente a conoscere della causa concernente la legittimità di un trasferimento del dipendente, ove questo abbia avuto concreta esecuzione, è il giudice del luogo in cui si trova la nuova dipendenza e non già il giudice del luogo in cui si trova la sede di lavoro di provenienza, ancorché in tale foro potrebbe essere più facile la prova di fatti rilevanti per la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)