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Sez. 3, Sentenza n. 15249 del 11/11/2014 Cc. (dep. 14/04/2015) Rv. 263042 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato degli enti - Sanzioni - Confisca del profitto del reato presupposto - Nozione di profitto - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263042-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto confiscabile di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 non può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo o altrimenti determinato facendo ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, quali il "profitto lordo" o il "profitto netto", ma si identifica con il concreto vantaggio conseguito dalla commissione del reato presupposto. (Fattispecie in cui la Corte ha individuato il profitto derivante dalla commercializzazione di prodotti agroalimentari come "biologici", invece che come "convenzionali", in misura corrispondente alla differenza tra il prezzo effettivamente ottenuto e quello che sarebbe stato conseguito se i prodotti fossero stati venduti come "convenzionali").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 9, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)