Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 20 marzo 1986, causa 72/85
Epigrafe
Sentenza della Corte
20 marzo 1986
Nella causa 72/85,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Auke Haagsma, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro dello stesso ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. D. J. Keur, del ministero degli Affari esteri, L'Aia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, 5, rue C.-M.-Spoo,
convenuto,
causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che il Regno dei Paesi Bassi, non adottando tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale delle Comunità europee, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE e del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, « che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione » (GU L 56, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, f.f. di presidente, T. Koopmans e K. Bahlmann, presidenti di sezione, O. Due, Y. Galmot, C. Kakouris e T. F. O'Higgins, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: D. Louterman, amministratore
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 dicembre 1985,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 13 marzo 1985, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE, non adottando tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, « che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione » (GU 1968, L 56, pag. 1) (in prosieguo: « statuto del personale »).
punto 2
La suddetta disposizione ha il seguente tenore:
« Il funzionario che entra al servizio delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, una organizzazione nazionale o internazionale o un'impresa, ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità:
sia l'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell'amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva,
sia il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla cassa pensioni di detta amministrazione, organizzazione o impresa dalla cessazione dal servizio.
In tal caso l'istituzione, presso cui il funzionario presta servizio, determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto ».
punto 3
Avendo constatato, verso la fine del 1977, che il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi non avevano ancora adottato provvedimenti intesi a consentire il trasferimento dei diritti in questione, la Commissione decideva di iniziare contro questi due Stati membri il procedimento contemplato, per il caso d'inadempimento, dall'art. 169 del trattato.
punto 4
Per quanto riguarda il Regno del Belgio, tale procedimento, iniziato il 18 luglio 1979, portava alla sentenza della Corte 20 ottobre 1981 (causa 137/80, Commissione/Regno del Belgio, Race. pag. 2393), in cui si dichiarava che il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE.
punto 5
Nel caso del Regno dei Paesi Bassi, a seguito di una lettera in data 31 luglio 1979 con la quale il commissario Tugendhat comunicava la propria intenzione di proporre alla Commissione di adire in proposito la Corte di giustizia, avevano luogo varie discussioni complementari tra funzionari del governo olandese e funzionari della Commissione al fine di appianare le divergenze d'opinione fra essi esistenti.
punto 6
Successivamente alla proposizione del ricorso nella causa 137/80, contro il Regno del Belgio, il procedimento per inadempimento nei confronti del Regno dei Paesi Bassi veniva sospeso in attesa della sentenza. Dopo l'emanazione della sentenza, la Commissione riprendeva le discussioni, che tuttavia non portavano ad alcun risultato. Nel 1983 la Commissione decideva quindi di riprendere il suddetto procedimento contro il Regno dei Paesi Bassi ed invitava nuovamente il governo olandese a presentare le proprie osservazioni. Non soddisfatta dalle spiegazioni fornite dal governo olandese, essa trasmetteva a quest'ultimo, con lettera 14 agosto 1984, un parere motivato in cui l'invitava ad adottare, entro due mesi dalla notifica, i provvedimenti necessari per conformarvisi.
punto 7
Con lettera del 12 ottobre successivo, il governo olandese confermava di essere disposto ad adottare i provvedimenti necessari per dare attuazione alla norma in questione, ma dichiarava che ciò poteva essere fatto soltanto nell'ambito di una legge ordinaria che disciplinasse sul piano nazionale tutti i problemi del trasferimento dei diritti a pensione. Detto governo faceva presente che, tenuto conto delle difficoltà inerenti alla materia, nonché della necessità di far partecipare al processo legislativo gli enti olandesi competenti per l'esecuzione, tale legge avrebbe potuto essere adottata dal legislatore olandese soltanto nel corso del 1985.
punto 8
Poiché tale comunicazione restava senza seguito, la Commissione, con atto datato 8 marzo 1985, pervenuto alla Corte il 13 marzo successivo, ha proposto il ricorso ora in esame.
punto 9
Avendo la Commissione rinunciato a depositare una memoria di replica, la fase scritta del procedimento si è conclusa, nella fattispecie, con la presentazione del controricorso.
punto 10
La Commissione osserva che lo statuto del personale è stato stabilito con un regolamento ai sensi dell'art. 189, 2° comma, del trattato ed è quindi obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente efficace in tutti gli Stati membri. Perciò, a suo avviso, al di là degli effetti ch'esso produce nell'ordinamento interno dell'amministrazione comunitaria, lo statuto obbliga altresì gli Stati membri, in forza dell'art. 5 del trattato, a prestare la propria collaborazione ogniqualvolta questa sia necessaria per la sua attuazione.
punto 11
Secondo la Commissione, il Regno dei Paesi Bassi si trova quindi nella stessa situazione che è stata definita dalla Corte nella sentenza sopramenzionata, e cioè esso è tenuto a scegliere e a rendere operanti i mezzi concreti che consentano l'esercizio della facoltà attribuita ai dipendenti delle Comunità dall'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale. Neppure l'eventuale efficacia diretta di questa norma dispenserebbe il Regno dei Paesi Bassi dall'obbligo di adottare i necessari provvedimenti d'attuazione. Omettendo di emanare tali provvedimenti, il Regno dei Paesi Bassi sarebbe venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE e dello statuto del personale.
punto 12
Il governo olandese non contesta l'esistenza di tale obbligo, né il fatto che le disposizioni necessarie per adempierlo non sono ancora entrate in vigore. Esso fa valere, tuttavia, che l'attuazione della norma di cui è causa nell'ordinamento giuridico olandese richiede l'emanazione di una legge ordinaria. Benché, a seguito della suddetta sentenza della Corte, sia stato già elaborato un progetto di legge, il processo legislativo in corso richiederebbe un lasso di tempo abbastanza lungo, tenuto conto della estrema complessità della materia in questione.
punto 13
D'altra parte, per garantire, in attesa della conclusione dell'iter legislativo, il concreto adempimento degli obblighi derivanti dalla norma in questione, esso avrebbe invitato l'ente competente nei Paesi Bassi, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), da ultimo con una lettera del ministro degli Affari esteri in data 11 maggio 1985, ad istruire le domande di trasferimento di diritti a pensione dei dipendenti olandesi delle Comunità europee in conformità al progetto di legge, anche prima della sua adozione definitiva, e ad applicare l'art.11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto. La direzione dell'ente avrebbe accettato di agire in tal senso ed avrebbe già iniziato l'esame di talune domande che in precedenza erano state respinte.
punto 14
Durante la fase orale del procedimento il governo olandese ha tuttavia sostenuto che i provvedimenti da esso adottati sarebbero tali da dare già piena esecuzione agli obblighi derivanti dalla norma in questione. Il progetto di legge che è stato elaborato indicherebbe infatti in qual modo devono essere effettuati i calcoli necessari per il trasferimento dei diritti a pensione. Su tale base, l'ABP avrebbe ripreso la trattazione della pratica per una decina di domande di trasferimento presentate da dipendenti delle Comunità. Il Regno dei Paesi Bassi ha sostenuto di aver in tal modo adempiuto l'obbligo derivante dalla norma di cui è causa, cosicché il ricorso sarebbe privo di fondamento. Esso ha tuttavia ammesso che, per ora, l'ABP non ha ancora dato seguito alle domande di trasferimento che gli erano state presentate, e che in nessuno dei casi considerati è stato effettuato il trasferimento.
punto 15
Per quanto riguarda la natura giuridica delle istruzioni da esso impartite all'ABP e dei provvedimenti adottati da questo ente in base alle stesse, il governo olandese, a richiesta della Corte, ha spiegato in udienza che secondo la legge relativa all'ABP la gestione del fondo e l'applicazione della legge sulle pensioni (« Pensioenwet ») sono di competenza della direzione del fondo generale per le pensioni civili e che la suddetta legge non attribuisce al governo dei Paesi Bassi il potere di impartire istruzioni vincolanti a tale ente. Tuttavia, esisterebbero accordi fra il governo e l'ABP per quanto riguarda la trattazione delle pratiche relative a domande di trasferimento di diritti a pensione.
punto 16
Si deve ricordare che, nella suddetta sentenza 20 ottobre 1981, la Corte ha dichiarato che lo Stato membro interessato « è tenuto a scegliere e rendere operanti i mezzi concreti che consentano l'esercizio della facoltà attribuita ai dipendenti quanto al trasferimento dei diritti maturati in sede nazionale al regime pensionistico comunitario ». Essa ha ritenuto che il rifiuto di uno Stato membro di stabilire un sistema di trasferimento delle spettanze di pensione al regime comunitario « giungerebbe (...) a privare il dipendente delle Comunità della facoltà stessa di fare la scelta concessagli dallo statuto » e che tale rifiuto, « quando altri Stati membri hanno provveduto, rompe l'uguaglianza tra i dipendenti comunitari provenienti da altri paesi membri ed i dipendenti [provenienti dallo Stato membro considerato] ».
punto 17
Senza che sia necessario accertare quale sia il tipo di provvedimenti necessari per adempiere l'obbligo derivante dalla disposizione di cui trattasi nell'ordinamento giuridico olandese, si deve constatare che il Regno dei Paesi Bassi non ha finora istituito un sistema che garantisca l'effettivo trasferimento dei diritti alla pensione al regime pensionistico delle Comunità europee.
punto 18
In proposito si deve ricordare che, fino al momento dell'udienza, lo stesso governo olandese ha sostenuto che nei Paesi Bassi l'attuazione della norma in questione richiedeva l'adozione di una legge ordinaria ed ha riconosciuto che tale legge non era stata ancora adottata.
punto 19
Quanto all'argomento del governo olandese secondo cui l'elaborazione e l'adozione di detta legge richiederebbero un lasso di tempo notevole, tenuto conto delle esigenze del processo legislativo e della complessità della materia, si deve osservare che siffatte difficoltà non fanno venir meno il criticato inadempimento. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può richiamarsi a disposizioni, prassi o situazioni di fatto del proprio ordinamento interno per giustificare l'inosservanza di obblighi derivanti da un regolamento comunitario.
punto 20
La circostanza, invocata in udienza dal governo olandese, che lo statuto del personale, in ragione della sua natura di regolamento e in forza dell'art. 189, 2° comma, del trattato, abbia efficacia diretta in qualsiasi Stato membro, non dispensa il Regno dei Paesi Bassi dall'adempiere l'obbligo ad esso incombente in forza della norma di cui trattasi, poiché la facoltà degli amministrati di farla valere dinanzi ai giudici nazionali costituisce soltanto una garanzia minima e non è di per sé sufficiente ad assicurare la piena e completa applicazione di questa norma, destinata a consentire un coordinamento fra i regimi pensionistici nazionali e il regime comunitario.
punto 21
Quanto poi all'affermazione del governo olandese secondo cui l'ente competente sarebbe in grado di attuare la norma in questione in modo autonomo, cosicché il Regno dei Paesi Bassi sarebbe esonerato dagli obblighi ad esso incombenti in. forza di detta norma, si deve constatare che, nonostante l'esistenza di domande presentate a tal fine da tempo, nessun trasferimento ai sensi di questa norma è stato finora effettuato.
punto 22
Dalle precedenti considerazioni risulta che, omettendo di rendere operanti i mezzi concreti che consentano l'esercizio della facoltà attribuita ai dipendenti delle Comunità europee di far versare l'equivalente attuariale o il forfait di riscatto delle pensioni di anzianità maturate sotto il regime pensionistico olandese al regime pensionistico comunitario, di cui all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 23
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno dei Paesi Bassi è rimasto soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Omettendo di rendere operanti i mezzi concreti che consentano l'esercizio della facoltà attribuita ai dipendenti delle Comunità europee di far versare l'equivalente attuariale o il forfait di riscatto delle pensioni di anzianità maturate sotto il regime pensionistico olandese al regime pensionistico comunitario, di cui all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE.
2) Le spese sono poste a carico del Regno dei Paesi Bassi.
Firme
Everling
Koopmans
Bahlmann
Due
Galmot
Kakouris
O'Higgins
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 20 marzo 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente f.f.
U. Everling
presidente di sezione