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Sez. 1, Sentenza n. 1807 del 29/03/1979 (Rv. 398170 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DI MORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - CONDOTTA DEL NOTIFICANTE PER VINCERE L'IGNORANZA CIRCA LA SEDE DEL NOTIFICANDO - ORDINARIA DILIGENZA - NOZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI - INFRUTTUOSE INFORMAZIONI PRESSO L'ULTIMA RESIDENZA E RICERCHE ANAGRAFICHE - SUFFICIENZA - MANCATA RICHIESTA DI NOTIZIA AL DIFENSORE DEL MEDESIMO SOGGETTO IN ALTRI PROCEDIMENTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398170-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DI MORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - CONDOTTA DEL NOTIFICANTE PER VINCERE L'IGNORANZA CIRCA LA SEDE DEL NOTIFICANDO - ORDINARIA DILIGENZA - NOZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI - INFRUTTUOSE INFORMAZIONI PRESSO L'ULTIMA RESIDENZA E RICERCHE ANAGRAFICHE - SUFFICIENZA - MANCATA RICHIESTA DI NOTIZIA AL DIFENSORE DEL MEDESIMO SOGGETTO IN ALTRI PROCEDIMENTI - IRRILEVANZA.*

L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante deve informare la sua condotta, per vincere l'ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalita di notificazione previste dallo art 143 cod proc civ, deve valutarsi in relazione a parametri di normalita e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 cod civ e cosi non importa il dovere di quelle indagini che si presentino ex ante, ed in base allo id quod plerumque accidit, non idonee all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art 139 cod proc civ. pertanto, deve ritenersi valida la notifica effettuata ai sensi del citato art 143 cod proc civ, previe infruttuose informazioni presso l'ultima residenza del notificando e ricerche anagrafiche, ancorche il notificante, in relazione alla pendenza di altri procedimenti con il medesimo soggetto, abbia mancato di chiedere notizie sul nuovo recapito ai difensori di esso, in considerazione del dovere professionale di questi ultimi di non rivelare, salvo espresso incarico, fatti del cliente dei quali siano venuti a conoscenza nell'espletamento del mandato, e la cui divulgazione potrebbe danneggiare il cliente stesso. (V 4793/77, mass n 388400).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)