Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito dal seguente:
"Il piano regolatore generale deve considerare la totalita' del territorio comunale.
Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitu';
4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonche' ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6) le norme per l'attuazione del piano".
Art. 2
1. Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilita', perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non puo' essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.1
2. Per i piani regolatori generali approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni di cui al precedente comma decorre dalla predetta data.
Art. 3
1. L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati e', in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.
Art. 4
1. Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell'articolo 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517, ai piani particolareggiati adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all'articolo 2.
Art. 5
1. Il primo comma dell'articolo 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito dal seguente:
"Nessun indennizzo e' dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonche' per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni".
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1968
SARAGAT
LEONE - NATALI - RESTIVO - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA