Sez. 1, Sentenza n. 9704 del 25/09/1990 (Rv. 469343 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - D'UFFICIO - LEGALE CONOSCENZA DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLA SITUAZIONE DI DISSESTO - OBBLIGATORIETÀ DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - D'UFFICIO - LEGALE CONOSCENZA DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLA SITUAZIONE DI DISSESTO - OBBLIGATORIETÀ DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.*
La circostanza che nessun creditore abbia presentato istanza di fallimento non impedisce la dichiarazione di fallimento del debitore, la quale, ai sensi dell'art. 6 legge fall., può avvenire anche d'ufficio, a seguito della legale conoscenza da parte del tribunale della situazione di dissesto, indipendentemente dalla iniziativa di parte. (Conf 1980/85, mass n 439892; (Conf 801/78, mass n 390136).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)