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Sez. 1, Sentenza n. 9209 del 01/09/1999 (Rv. 529584 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Beni e servizi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, ex art. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Disponibilità degli stessi - Nozione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529584-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Secondo la disposizione dell'art. 2, comma primo, del D.M. 10 settembre 1992 contenente la "determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva", i beni ed i servizi rilevanti, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ai fini della determinazione del reddito, si considerano nella "disponibilità" della persona fisica che "a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi". Alla luce di una tale realtà si rende pertanto di per sè irrilevante il fatto che il bene non sia nella proprietà del soggetto, o che esso sia stato ceduto in comodato gratuito ad un terzo soggetto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)