Sez. 3, Sentenza n. 49204 del 07/10/2014 Ud. (dep. 26/11/2014) Rv. 261207 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento cd. "allargato" per un reato ostativo - Ricorribilità per cassazione da parte dell'imputato - Condizioni - Necessità di un concreto interesse all'annullamento della sentenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che, su richiesta delle parti, abbia applicato la pena della reclusione in misura superiore a due anni in ordine ad un reato (nella specie, violenza sessuale nei confronti di una minore infraquattordicenne) per il quale l'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude il cosiddetto patteggiamento "allargato", qualora l'imputato ometta di indicare nell'atto di impugnazione la ricorrenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza patteggiata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)