diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 23 del 1974

Decisione
decisa il 1974-01-24, depositata il 1974-01-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:23
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7025

  • Reati e pene
  • Sospensione condizionale della pena
  • Limiti
  • Cod. pen., art. 164, quarto comma, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo
  • Condanna per delitto preceduta da altra contravvenzione a pena sospesa
  • Inapplicabilità del beneficio
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 164, quarto comma, c.p., in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, già dichiarata non fondata con sent. n. 95 del 1973.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Gallerani Antonio ed altri, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973. Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
punto 1
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Antonio Gallerani ed altri, con ordinanza 15 dicembre 1972 del tribunale di Ferrara, è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 164, quarto comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, nella parte in cui preclude al condannato a pena detentiva la possibilità di fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora egli abbia già ottenuto il beneficio per una condanna a pena detentiva contravvenzionale (arresto).
punto 2
Considerato che, rispetto al medesimo art. 3 Cost., la questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1973 di questa Corte; che non vengono addotti argomenti né profili nuovi, tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1973. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze