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Sez. 6, Sentenza n. 46400 del 13/09/2017 Ud. (dep. 09/10/2017) Rv. 271389 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Applicazione di sanzioni pecuniarie o sanzioni sostitutive - Estinzione degli effetti penali della sentenza - Rilevanza ai fini della successiva sospensione condizionale della pena - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271389-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, l'avvenuta estinzione del reato, dichiarata in relazione a sentenza di applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva condizionalmente sospesa, non è ostativa al successivo rigetto della richiesta di sospensione condizionale, in quanto l'art.445, comma 2, cod. proc. pen. non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offra elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)