Sez. U, Ordinanza n. 466 del 13/01/2005 (Rv. 578565 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Parti nel giudizio per regolamento preventivo - Individuazione - Parti della pendente fase di merito - Conseguenze - Regolamento promosso nella pendenza di una controversia vertente sull'erogazione dei contributi per il terremoto - Dedotta necessità di allargamento del contraddittorio tra tutti i soggetti interessati alla eventuale disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dei provvedimenti amministrativi impugnati dinanzi al TAR - Rilevanza nella sede del giudizio per regolamento - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
Il giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione ha come contraddittori necessari soltanto i soggetti aventi qualità di parte nel giudizio di merito; pertanto - proposta istanza di regolamento in ordine ad una controversia, pendente dinanzi al TAR tra il privato ed il Comune, avente ad oggetto l'erogazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici (ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219) - l'accampata necessità che, ai fini della eventuale disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dei provvedimenti amministrativi, impugnati dinanzi al TAR, prevedenti fasce di priorità nell'erogazione dei predetti finanziamenti, partecipino tutti gli interessati, titolari di omologa situazione giuridica e ricompresi nella graduatoria formata dalla P.A., non riguarda la soluzione, dinanzi alle Sezioni Unite, della questione di giurisdizione ad esse rimessa con l'istanza di regolamento, ma attiene esclusivamente al procedimento di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legge 19/03/1981 num. 75 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)