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Sez. 1, Sentenza n. 1117 del 23/05/1983 Cc. (dep. 25/06/1983) Rv. 159636 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA - AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PER LA CONCESSIONE - CONTRASTO TRA GLI ELEMENTI SUDDETTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ASSOLVIMENTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159636-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA - AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PER LA CONCESSIONE - CONTRASTO TRA GLI ELEMENTI SUDDETTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ASSOLVIMENTO - ESTREMI.*

Ai fini della riduzione di pena per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, qualora sussista una situazione di contrasto tra gli elementi di valutazione, il giudice nell'applicare il beneficio suddetto deve indicare le ragioni per le quali i dati negativi sono stati ritenuti privi di incidenza sul positivo apprezzamento del comportamento dell'interessato. Ne consegue che deve ritenersi carente di motivazione il provvedimento, con cui viene concessa la liberazione anticipata nel quale si valutano come episodi di insofferenza riferibili alla prima fase della carcerazione atteggiamenti sintomatici di una condotta improntata ad aggressività, così come documentati nei rapporti dell'autorità competente e dai quali non emerge, peraltro, alcun elemento utile circa la asserita costante e progressiva partecipazione al trattamento penitenziario.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)