Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali
Testo in vigore al
Capo I. Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Dichiarazione d'urgenza
1. L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse.
2. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.
3. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.
4. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di pi- ano, non comporta necessita' di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che cio' non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali.3678910
5. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.3678910
6. La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 1989, N. 48.
Art. 2 Aree destinate all'edilizia scolastica
1. L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica puo' essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea
1. Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonche' quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in
concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.
3. Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il
proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
4. Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, e' notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine e' affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei commi in cui sono siti gli immobili.
Art. 4 Attraversamenti e spostamenti
1. Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli enti pubblici o societa' private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali.
2. Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.
Art. 5 Inosservanza dei termini
1. Le regioni stabiliscono le forme e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.
2. Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.
3. In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un commissario per provvedere agli adempimenti omessi.
4. Qualora, nelle materie oggetto della presente legge, venga presentata domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, detta istanza non potra' essere trattata sino a quando il ricorrente non abbia presentato la domanda di fissazione d'udienza. Nel caso di accoglimento della domanda di sospensione l'udienza di merito deve essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi dalla adozione della relativa ordinanza, la quale non potra' comunque avere una efficacia superiore a sei mesi.
5. Le ordinanze emesse ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non sono appellabili al Consiglio di Stato.4
Art. 6 Deliberazioni degli enti locali territoriali
1. Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunita' montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.
Art. 7 Pareri
1. Gli organi i quali, in base alle vigenti disposizioni, devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta.
2. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo e' comunicato telegraficamente.
3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.
4. I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.
Art. 8 Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno
1. I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio 1975, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.
Art. 9 Comitati tecnico-amministrativi
1. I membri dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche, indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonche' al terzo e quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.
2. Il settimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e' sostituito dal seguente:
"Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza".
3. I comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui e' pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo e' comunicato telegraficamente.
4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comitati tecnico-amministrativi del magistrato per il Po e del magistrato alle acque di Venezia.
5. Le norme di cui al secondo comma si applicano anche ai comitati e sottocomitati di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.
Art. 10 Adempimenti degli uffici periferici e decentrati
1. Gli uffici periferici e decentrati delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorche' per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.
2. Se il provvedimento non e' stato emesso nel termine suindicato,
l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.
3. Il prefetto si pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.
4. Lo stesso prefetto da' comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si e' sostituito, al Ministero, da cui dipende l'ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.
5. Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilita' patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 361 del codice penale.
6. Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto e' esercitato dai commissari del Governo.
7. Gli enti e le societa' che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.
8. In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi e' esercitato dal Ministero cui e' devoluta la vigilanza sull'ente o sulla societa' entro il termine di cui al terzo comma.
9. Tale potere puo' essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.
Art. 11 Modalita' di aggiudicazione
1. Le normative di aggiudicazione vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 584, possono essere applicate ai lavori da eseguirsi in esecuzione di leggi statali e regionali emanate in occasione di calamita' naturali nonche' per gli altri lavori concernenti le opere pubbliche per i quali il preventivo avviso di gara sia stato oggetto di pubblicazione fino al sessantesimo giorno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12 Aggiudicazione a trattativa privata
1. Per le opere di cui all'articolo 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati puo' essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la procedura del presente articolo, a condizione che:
1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;
2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;
3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita' generale e tecnica per eseguire nuovi lavori.
2. L'appalto e' fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo cosi' determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantita' dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al cinque per cento.
3. Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti e' consentita quando tale possibilita' sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.
Art. 13 Prestazione di garanzie
1. Nei casi in cui, per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, e' prescritta la prestazione di fidejussione bancaria, sono ammesse anche le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Art. 14 Revisione prezzi in caso di anticipazioni
1. Per le opere di cui all'articolo 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro previsto all'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sara' accordata per l'importo eccedente quello anticipato.
2. L'aumento o la diminuzione che da' luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il cinque per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedente quello anticipato.
Art. 15 Esecuzione di opere in pendenza dell'adeguamento finanziario
1. Per le opere di cui all'articolo 1 della presente legge aggiudicate in aumento rispetto all'importo a base d'asta, l'esecuzione puo' essere immediatamente consentita dagli organi competenti entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.
Art. 16 Proroghe
1. Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.
Art. 17 Collaudi
1. I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, di regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, sono elevati da 10 a 150 milioni di lire.
Art. 18 Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo
1. Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, e' stabilito in 100 milioni di lire.
2. I limiti di importo progettuale stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in lire 25 milioni ed in lire 100 milioni sono elevati rispettivamente a lire 100 milioni ed a lire 200 milioni.