Sez. 1, Sentenza n. 17191 del 29/07/2014 (Rv. 632549 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Procedimento per la revoca ex art. 173 legge fall. - Domanda di fallimento - Presentazione solo nell'ambito di tale procedimento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
Il giudizio di omologazione del concordato preventivo ed il procedimento per la revoca dell'ammissione ed art. 173 legge fall. (nella specie innestatosi nel primo), non sono due subprocedimenti separati ed autonomi ma due fasi di un unico procedimento, poiché l'ammissione costituisce il presupposto necessario per l'omologazione, sicchè, venuta meno la prima, non è più possibile la seconda. Ne consegue, altresì, che, pendente la procedura concordataria, la domanda di fallimento può essere utilmente proposta, oltre che nel corso del procedimento di revoca, anche durante il giudizio di omologazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)