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Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Art. 58 Art. 57 T. U. 1926

1. E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

2. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un piu' grave reato.

3. Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

Art. 59 Art. 55 T. U. 1926

1. E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

2. In mancanza di regolamenti e' vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

3. Anche quando e' stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprieta' altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Art. 60 Art. 59 T. U. 1926

1. Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone puo' essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto.

Art. 61 Art. 60 T. U. 1926)

1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorita' comunale, puo' prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case piu' di un accesso sulla pubblica via ; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

2. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 62 Art. 61 T. U. 1926

1. I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualita' di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza.

2. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E' rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od e' sfornito della carta di identita'.

3. Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo e' punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

4. I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non e' iscritto nel registro dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda da lire duemila a seimila.

Capo VI. Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi.

Art. 63 Art. 62 T. U. 1926

1. Salvo quanto sara' disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sara' provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell'Interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.

Art. 64 Art. 63 T. U. 1926

1. Salvo quanto e' stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

2. In mancanza di regolamenti il podesta' provvede sulla domanda degli interessati.

3. Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se occorrre, l'ufficio del genio civile.

Art. 65 Art. 64 T. U. 1926

1. Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, puo', anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podesta' che ritenga contrario alla sanita' o alla sicurezza pubblica.

Art. 66 Art. 65 T. U. 1926

1. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili.

Art. 67 Art. 66 T. U. 1926

1. I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.

Titolo III. Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni , mestieri girovaghi , operai e domestici.

Capo I. Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 68 Art. 67 T. U. 1926

1. Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

2. Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.35

Art. 69 Art. 68 T. U. 1926

1. Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 70 Art. 69 T. U. 1926

1. Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.

Art. 72 Art. 71 T. U. 1926

1. Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e' subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformita' alle leggi speciali.

Art. 73

1. Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.

2. Il Sottosegretariato puo' sentire il parere di una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, o per sua delega, dall'ispettore per il teatro, e composta:

  1. a) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

  2. b) dal vice presidente della Corporazione dello spettacolo;

  3. c) dal capo dell'Ufficio censura presso l'Ispettorato del teatro;

  4. d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'interno, designato dal Ministero Stesso;

  5. e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'educazione nazionale, designato dal Ministero stesso;

  6. f) da un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

  7. g) da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.

Art. 74

1. La concessione della licenza prevista dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, e' subordinata al deposito presso il questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 1962, N. 161.

3. L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.

4. Della sospensione deve subito essere dato avviso al prefetto ed al Ministero.

Art. 75 Art. 73 T. U. 1926

1. Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuita' e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

2. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

3. Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche.

Art. 76 Art. 74 T. U. 1926

1. Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorita' locale di pubblica sicurezza.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653.15

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653.15

Art. 77 Art. 75 T. U. 1926

1. Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza.

Art. 78 Art. 76 T. U. 1926

1. L'autorita' competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.

2. Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

3. Salve le sanzioni prevedute dal Codice penale, i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a 3000.