Sez. 2, Sentenza n. 993 del 25/02/1999 Cc. (dep. 07/04/1999) Rv. 212974 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Associazione per delinquere - Determinazione della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana - Individuazione del luogo di commissione del reato - Criteri - Indicazione - Fattispecie in tema di organizzazione per il commercio di organi umani.
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Poiché la competenza territoriale a conoscere di un reato associativo si radica nel luogo in cui la struttura criminosa destinata ad agire nel tempo diventa concretamente operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris", per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana occorre verificare in quale luogo si è realizzata l'operatività della struttura medesima, dovendosi attribuire importanza secondaria al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso a meno che non rivelino essi stessi, per il loro numero e consistenza, il luogo di operatività predetto. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la giurisdizione del giudice italiano con riferimento all'imputazione di associazione per delinquere elevata - in assenza di richiesta del Ministro di giustizia - a carico di un cittadino americano che, a mezzo di posta elettronica, offriva in vendita organi umani a scopo di trapianto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)