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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 27 del 1999

Decisione
decisa il 1999-02-08, depositata il 1999-02-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:27
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 24439

  • Conflitto di attribuzione tra regioni e stato (giudizio per)
  • Possibilità di proporlo in relazione ad atti giurisdizionali
  • Condizioni
  • Necessità che il conflitto verta non sul modo di esercizio e sul contenuto dell'attività giurisdizionale, ma sulla stessa esistenza del potere giurisdizionale nei confronti della regione ricorrente.
Leggi la massima
Il conflitto di attribuzione tra Regioni e Stato - così come il conflitto tra poteri dello Stato - è proponibile anche in relazione ad atti di giurisdizione, purché però esso non si risolva in mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale e degli errori 'in iudicando' di diritto sostanziale o processuale in cui in tale esercizio si sia incorsi, posto che, essendo esperibili al riguardo i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni, non può ammettersi che il giudizio presso la Corte costituzionale si trasformi in un nuovo grado di giurisdizione di portata generale. Il conflitto di attribuzione in relazione ad atti giurisdizionali è invece configurabile quando sia contestata radicalmente la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale, ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente, e il promosso giudizio non sia quindi diretto al controllo sul contenuto dell'attività giurisdizionale, ma solo alla garanzia di sfere di attribuzioni che si vogliono costituzionalmente protette da interferenze da parte di organi della giurisdizione o che si vogliono riservare al controllo di altra istanza costituzionale. - Giurisprudenza consolidata: v. S. nn. 289/1974, 98/1981, 183/1981, 70/1985, 285/1990, 99/1991, 175/1991, 357/1996, 150/1981 e 283/1986.

Parametri

Massima n. 24440

  • Sicurezza pubblica
  • Sospensione dell'autorizzazione all'apertura di esercizi pubblici
  • Competenze al riguardo nei territori delle province autonome
  • Sentenza pronunciata in appello dal consiglio di stato con cui, sul presupposto che i provvedimenti in materia, in base a norma dello statuto speciale della regione trentino-alto adige, sono di competenza statale, si conferma l'annullamento, già disposto dal T.A.R., della sospensione dell'attività di un pubblico locale ordinata dal presidente della giunta provinciale di trento
  • Conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autonoma di trento
  • Vertenza dello stesso non sull'appartenenza allo stato, nel caso, del potere giurisdizionale, ma sulla legittimità del contenuto della impugnata sentenza
  • Non configurabilità del conflitto
  • Inammissibilità.
Leggi la massima
Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625, del 6 giugno 1997, con la quale si è respinto l'appello contro una pronuncia del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, di annullamento di una ordinanza di sospensione della autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale adottata dal Presidente della Giunta provinciale di Trento, va dichiarato inammissibile. Nel ricorso della Provincia autonoma, infatti, non si contesta la spettanza al Consiglio di Stato della giurisdizione relativamente alla legittimità dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'apertura di esercizi commerciali, ma l'argomentazione della sentenza impugnata, secondo la quale tali provvedimenti, in quanto attinenti alla difesa dell'ordine pubblico, in base all'art. 20 dello statuto speciale, non sarebbero di competenza dei Presidenti delle Giunte provinciali, ma di competenza statale, e pertanto, trattandosi di una controversia sulla interpretazione del diritto vigente che influisce sulla decisione del giudice che si vorrebbe censurare, non sussistono le condizioni necessarie per la configurabilità, nel caso, del conflitto di attribuzione. - V. la precedente massima A.

Norme impugnate

  • sentenza del Consiglio di Stato 6 giugno 1997, n. 625

Parametri

  • art. 21 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 20 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 4 d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686
  • art. 3 d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625 del 6 giugno 1997, con la quale è stato respinto l'appello avverso l'annullamento del provvedimento del Presidente della Provincia in data 10 luglio 1986 che aveva disposto la sospensione della licenza di un esercizio pubblico, promosso con ricorso della Provincia di Trento, notificato il 29 agosto 1997, depositato in Cancelleria il 4 settembre 1997 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi (recte: conflitti) 1997. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

punto 1
Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, per violazione dell'art. 20, primo comma, dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici"), secondo cui "i Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti, in materia di ... esercizi pubblici" (art. 20 citato), tra le quali dovrebbe ritenersi inclusa quella relativa alla sospensione della licenza di detti esercizi, prevista dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), in riferimento alla sentenza con la quale il Consiglio di Stato (sez. IV, 6 giugno 1997, n. 625) ha confermato la pronuncia del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento che aveva annullato - per incompetenza dell'organo provinciale a emanare provvedimenti in materia di ordine pubblico, riservati, invece, agli organi statali in base all'art. 21 dello statuto speciale - l'ordinanza di sospensione della autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale adottata dal Presidente della Giunta provinciale di Trento. Premesso che l'impugnata sentenza sarebbe "erronea, arbitraria ed illegittimamente invasiva", la difesa della Provincia autonoma rileva che il Consiglio di Stato muove da una interpretazione non corretta della competenza provinciale in materia di esercizi pubblici di cui all'art. 20 dello statuto, competenza che il giudice ritiene limitata agli aspetti relativi alla "regolarità commerciale" dell'esercizio, mentre sulla base della normativa statutaria e delle norme di attuazione il riparto di competenza tra Presidente della Giunta provinciale e questore dovrebbe avvenire per materia, e non in relazione ai differenti interessi perseguiti, o ai diversi tipi di provvedimento. Il Consiglio di Stato avrebbe qualificato il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come provvedimento "per l'ordine pubblico": attraverso una erronea lettura degli artt. 9, numero 7, 20, terzo comma, e 21 dello statuto speciale, nonché un improprio richiamo al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernente le regioni a statuto ordinario, la pubblica sicurezza sarebbe stata inclusa nella nozione di ordine pubblico e ricondotta per intero alla competenza statale.
punto 2
Si è costituito nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione in relazione ad atti giurisdizionali è ammissibile in quanto la Regione contesti in radice la spettanza del potere all'organo giurisdizionale, mentre non è ammissibile quando essa si limiti a censurare il modo in cui la giurisdizione si è concretamente esplicata, denunziando eventuali errori in iudicando. Nel caso di specie il giudice amministrativo si sarebbe limitato a dirimere, nell'ambito dei suoi indiscussi poteri giurisdizionali, una questione di competenza tra organi "accidentalmente e ininfluentemente" appartenenti a soggetti diversi.
punto 3
In prossimità dell'udienza la difesa della Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria sostenendo l'ammissibilità del ricorso, in quanto il giudice amministrativo, individuando i poteri spettanti alla Provincia, avrebbe oltrepassato i confini della sua giurisdizione. La negazione di poteri che la ricorrente esercita in virtù delle proprie attribuzioni statutarie richiederebbe un intervento della Corte costituzionale, tanto più che, nel caso di atti di organi giurisdizionali, il vulnus alle prerogative costituzionali sarebbe, altrimenti, irrimediabile.

Considerato in diritto

punto 1
La Provincia autonoma di Trento propone conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625 del 6 giugno 1997, che ha confermato una pronuncia del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento di annullamento, per incompetenza, dell'ordinanza del Presidente della Giunta provinciale di sospensione dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale. Sarebbero violati l'art. 20, primo comma, dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 (recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici"). La norma statutaria - confermata dall'art. 3, primo comma, delle menzionate norme di attuazione - stabilisce che "i Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti", tra le quali dovrebbe ritenersi inclusa quella relativa alla sospensione della licenza degli esercizi pubblici, prevista dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773). Ad avviso della ricorrente, la decisione del giudice amministrativo che ha dato origine al conflitto disconoscerebbe una competenza provinciale avente fondamento nello statuto speciale, in quanto il Consiglio di Stato ha qualificato il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come provvedimento per l'ordine pubblico, di competenza dello Stato, a norma dell'art. 21 dello statuto speciale.
punto 2
Il conflitto non è ammissibile.
punto 2.1
Atti di giurisdizione, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, possono essere a base di conflitto di attribuzione tra Regioni e Stato, oltre che tra poteri dello Stato, purché il conflitto medesimo non si risolva in mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale (sentenze nn. 289 del 1974, 98 e 183 del 1981, 70 del 1985, 285 del 1990, 99 e 175 del 1991, 357 del 1996). Contro gli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale, infatti, valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni; non vale il conflitto di attribuzione. A ritenere diversamente, il giudizio presso la Corte costituzionale si trasformerebbe inammissibilmente in un nuovo grado di giurisdizione avente portata tendenzialmente generale. Avendo infatti per lo più le situazioni soggettive delle Regioni base diretta o almeno indiretta in norme di rango costituzionale attributive di competenza, la gran parte dei motivi di doglianza da parte delle stesse contro decisioni giurisdizionali finirebbe per potersi trasformare automaticamente in motivo di ricorso per conflitto di attribuzione, con evidente forzatura dei caratteri propri di quest'ultimo e alterazione dei rapporti tra la giurisdizione costituzionale e quella riconosciuta a istanze giurisdizionali non costituzionali. Invece, ancora secondo la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata, il rimedio del conflitto di attribuzione relativamente ad atti di giurisdizione è configurabile quando sia contestata radicalmente la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale (cfr., ad esempio, sentenze nn. 150 del 1981 e 283 del 1986) ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente. In tutti questi casi, il conflitto verrebbe infatti a configurarsi non come controllo sul contenuto dell'attività giurisdizionale, ma come garanzia di sfere di attribuzioni che si vogliono costituzionalmente protette da interferenze da parte di organi della giurisdizione o che si vogliono riservare al controllo di altra istanza costituzionale.
punto 2.2
Nella specie, la Provincia autonoma ricorrente non contesta l'esistenza del potere giurisdizionale relativamente alla legittimità dei provvedimenti di sospensione della autorizzazione all'apertura degli esercizi commerciali. Essa contesta invece l'argomentazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato secondo la quale tali provvedimenti sarebbero da ascrivere alla difesa dell'ordine pubblico e non invece della sicurezza pubblica, con la conseguente affermazione della competenza statale invece che regionale. Trattasi quindi di una controversia che, avendo base in una questione di interpretazione del diritto vigente che influisce sulla decisione del giudice che si vorrebbe censurare, non attiene all'esistenza della giurisdizione in quanto tale. Il ricorso per conflitto di attribuzione deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625 del 6 giugno 1997, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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