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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 341-bis Oltraggio a pubblico ufficiale

1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni e' punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verita' del fatto e' provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto e' attribuito e' condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e' punibile.

3. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato e' estinto.

Art. 342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

3. La pena e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

4. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.6

Art. 343 Oltraggio a un magistrato in udienza

1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza e' punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena e' della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

3. Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.6

Art. 345 Offesa all'Autorita' mediante danneggiamento di affissioni

1. Chiunque, per disprezzo verso l'Autorita', rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorita' stessa, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Art. 346 Millantato credito

1. Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila.

2. La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

Art. 347 Usurpazione di funzioni pubbliche

1. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 348 Abusivo esercizio di una professione

1. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 349 Violazione di sigilli

1. Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o la identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

2. Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.

Art. 350 Agevolazione colposa

1. Se la violazione dei sigilli e' resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

Art. 351 Violazione della pubblica custodia di cose

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 352 Vendita di stampati dei quali e' stato ordinato il sequestro

1. Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorita' ha ordinato il sequestro, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Art. 353 Turbata liberta' degli incanti

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

2. Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o dall'Autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.96125233

Art. 353-bis Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalita' di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 354 Astensione dagli incanti

1. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilita' a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

1. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

2. La pena e' aumentata se la fornitura concerne:

  1. 1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

  2. 2° cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

  3. 3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

3. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila.

4. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

2. La pena e' aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Capo III. Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale

1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

2. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

2. Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessita'

1. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessita':

  1. 1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

  2. 2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita' mediante un atto della pubblica Amministrazione.