diritto.io

Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972

Testo in vigore al

Art. 23 Organismi nazionali per l'oppio

1. Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell'oppio stabilira', se non l'ha gia' fatto, e manterra' uno o piu' organismi statali (indicati qui di seguito nel presente articolo con il termine "organismi") incaricati di esercitare le funzioni previste al presente articolo.

2. Qualunque Parte indicata al paragrafo precedente applichera' le seguenti disposizioni alla coltivazione del papavero da oppio per la produzione dell'oppio e all'oppio:

  1. a) l'organismo delimitera' le regioni e indichera' gli appezzamenti di terreno in cui sara' autorizzata la coltura del papavero da oppio in vista della produzione di oppio;

  2. b) solo i coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall'Organismo saranno autorizzati a dedicarsi a detta coltivazione;

  3. c) ogni licenza specifichera' la superficie di terreno sul quale detta coltura e' autorizzata;

  4. d) ogni coltivatore di papavero da oppio sara' tenuto a consegnare all'Organismo il totale del suo raccolto di oppio; l'Organismo acquistera' detta raccolta e ne prendera' materialmente possesso appena possibile, ma al piu' tardi allo scadere di quattro >mesi a contare dalla fine del raccolto; e

  5. e) solo l'organismo avra' il diritto, per quanto riguarda l'oppio, d'importare, esportare, di esercitare il commercio all'ingrosso e di conservare degli "stocks" ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di alcaloidi dell'oppio, d'oppio medicinale o di preparati a base d'oppio. Le Parti non sono tenute ad estendere detta clausola all'oppio medicinale o a preparati a base d'oppio.

3. Le funzioni amministrative previste al paragrafo 2 saranno esercitate da un solo organismo statale se la costituzione della Parte interessata lo consente.

Art. 24 Restrizioni alla produzione dell'oppio destinato al commercio internazionale

1. a) Se una delle Parti ha intenzione di cominciare a produrre oppio o di aumentare la sua produzione di oppio, essa terra' conto della domanda mondiale d'oppio esistente conformemente alle stime pubblicate dall'Organo, affinche' la sua produzione d'oppio non abbia per conseguenza una sovrapproduzione di oppio in tutto il mondo.

  1. b) Nessuna Parte autorizzera' la produzione dell'oppio se, a suo avviso una tale produzione o aumento della produzione sul suo territorio rischia d'alimentare il traffico illecito dell'oppio.

2. a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se una Parte, che al 1 gennaio 1961 non produceva oppio per l'esportazione, desideri esportare dell'oppio da essa prodotto, quantita' non superiore alle cinque tonnellate l'anno, essa lo notifichera' all'Organo, corredando detta notifica di informazioni riguardanti:

  1. i) i controlli in vigore richiesti dalla presente convenzione per quanto riguarda la produzione e l'esportazione dell'oppio; e

  2. ii) il nome del o dei paesi verso i quali essa intende esportare l'oppio; e l'Organo potra' sia approvare detta notifica, sia raccomandare alla Parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione.

  3. b) Se una Parte non sia una Parte indicata al paragrafo 3 desidera produrre piu' di cinque tonnellate d'oppio destinato all'esportazione all'anno, essa lo notifichera' al Consiglio, corredando detta notifica di informazioni appropriate, ivi compreso:

    1. i) la stima delle quantita' che devono essere prodotte per l'esportazione;

    2. ii) i controlli esistenti o proposti per quanto riguarda l'oppio che deve essere prodotto;

    3. iii) il nome del paese o dei paesi verso i quali essa intende esportare detto oppio, e il Consiglio potra' sia approvare la notifica sia raccomandare alla parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione.

3. Nonostante le disposizioni dei commi a) e b) del paragrafo 2, una Parte che, durante i dieci anni che hanno immediatamente preceduto il 1 gennaio 1961, abbia esportato oppio da esser prodotto potra' continuare a esportare l'oppio che essa produce.

4. a) Una Parte non importera' oppio da alcun Paese o territorio salvo che l'oppio sia prodotto sul territorio;

  1. i) di una Parte menzionata al paragrafo 3;

  2. ii) di una Parte che abbia indirizzata una notifica all'Organo in conformita' alle disposizioni del comma a) del paragrafo 2; o

  3. iii) di una Parte che abbia ricevuta l'approvazione del Consiglio in conformita' alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2.

  4. b) Nonostante le disposizioni del comma a) del presente paragrafo, una Parte puo' importare l'oppio prodotto da ogni paese che abbia prodotto e esportato oppio durante i dieci anni precedenti il 1 gennaio 1961, se un organismo o agenzia di controllo nazionale sia stata istituita e funzioni ai fini definiti all'articolo 23 nel paese interessato e se questo possiede mezzi efficaci per fare in modo che l'oppio che egli produce non alimenti il traffico illecito.

5. Le disposizioni del presente articolo non impediranno a una Parte:

  1. a) di produrre oppio in quantita' sufficiente ai suoi bisogni; e b) di esportare l'oppio requisito al traffico illecito verso un'altra Parte, in conformita' alle esigenze della presente convenzione.

Art. 25 Controllo della paglia di papavero

1. Una Parte che permette la coltivazione del papavero da oppio per scopi diversi dalla produzione dell'oppio, prendera' tutte le misure necessarie per assicurare:

  1. a) che non sia prodotto oppio estraendolo da questi papaveri da oppio; e

  2. b) che la fabbricazione di stupefacenti a partire dalla paglia di papavero sia controllata in modo soddisfacente.

2. Le Parti applicheranno alla paglia di papavero il sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione all'esportazione previsto ai paragrafi da 4 a 15 dell'articolo 31.

3. Le Parti forniranno sull'importazione e l'esportazione della paglia da papavero le stesse statistiche previste per gli stupefacenti ai paragrafi 1, d) e 2, b) dell'articolo 20.

Art. 26 L'albero della coca e la foglia di coca

1. Se una Parte autorizza la coltivazione dell'albero della coca, applichera' ad esso, come alla foglia di coca, il regime di controllo previsto all'articolo 23 per il papavero da oppio, per quanto riguarda il comma d) del paragrafo 2 di questo articolo, l'obbligo imposto dall'organismo citato sara' soltanto quello di entrare materialmente in possesso del raccolto, appena possibile dopo che esso sia stato fatto.

2. Nei limiti del possibile, le Parti procederanno allo sradicamento di tutti gli alberi di coca esistenti allo stato naturale. Esse distruggeranno gli alberi di coca coltivati illegalmente.

Art. 27 Disposizioni supplementari relative alle foglie di coca

1. Le Parti possono permettere l'utilizzazione della foglia di coca per la preparazione di un prodotto aromatico che non potra' contenere alcun alcaloide ed esse possono, nella misura necessaria a detta utilizzazione, permettere la produzione, l'importazione, l'esportazione, il commercio e la detenzione di dette foglie.

2. Le Parti forniranno separatamente le stime articolo 19) e le statistiche (articolo 20) concernenti le foglie di coca destinate alla preparazione di un tale prodotto aromatico; comunque, non ci sara' necessita' di farlo se le stesse foglie di coca sono utilizzate per la estrazione d'alcaloidi cosi' come per quelle di prodotti aromatici, e se tale fatto e' precisato nella stima e nelle statistiche.

Art. 28 Controllo della cannabis

1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di cannabis per la produzione di cannabis o della resina della cannabis dovra' applicare il regime di controllo previsto dall'articolo 23 per quel che e' disposto per il controllo del papavero da oppio.

2. La presente convenzione non verra' applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura.

3. Le Parti adotteranno le misure che appariranno necessarie per impedire l'utilizzazione non consentita delle foglie della pianta di cannabis o il loro traffico illecito.

Art. 29 Fabbricazione

1. Le Parti disporranno che la fabbricazione degli stupefacenti venga effettuata dietro rilascio di licenza, salvo che detta fabbricazione venga effettuata da una o piu' aziende di Stato.

2. Le Parti:

  1. a) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano alla fabbricazione degli stupefacenti o vi concorrono;

  2. b) sottoporranno ad un regime di concessione di licenza gli stabilimenti ed i locali in cui si puo' effettuare la fabbricazione;

  3. c) esigeranno che i produttori di stupefacenti titolari di una licenza si muniscano di permessi periodici che specifichino le categorie e le quantita' di stupefacenti che avranno diritto di fabbricare. Tuttavia per i preparati non sara' necessario un permesso periodico.

3. Le Parti dovranno vietare l'accumulo, da parte dei produttori di stupefacenti, di quantita' di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato.

Art. 30 Commercio e distribuzione

1. a) Le Parti esigeranno che il commercio e la distribuzione degli stupefacenti siano effettuati dietro licenza, salvo che tale commercio o distribuzione non siano effettuati da una o piu' aziende di Stato.

  1. b) Le Parti:

    1. i) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono al commercio o alla distribuzione degli stupefacenti;

    2. ii) sottoporranno ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali si puo' effettuare detto commercio e distribuzione.
      Tuttavia per i preparati non sara' necessariamente richiesta una licenza.

  2. c) Le disposizioni di cui ai commi a) e b) relative al sistema delle licenze non si applicheranno necessariamente alle persone debitamente autorizzate a svolgere attivita' terapeutiche e scientifiche, e che agiscano nell'esercizio di tali funzioni.

2. Inoltre le Parti:

  1. a) impediranno l'accumulo, da parte dei commercianti, dei distributori, delle aziende di Stato, o delle predette persone debitamente autorizzate, di quantita' di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato;

  2. b) i) esigeranno che gli stupefacenti vengano forniti o distribuiti ai privati solo dietro presentazione di ricetta medica.
    Questa disposizione non e' necessariamente applicabile agli stupefacenti che i privati possono legalmente ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare in occasione dell'esercizio debitamente autorizzato della loro attivita' terapeutica;

  3. ii) se le Parti ritengono necessarie ed opportune tali misure, esigeranno che le ricette mediche le quali prescrivono gli stupefacenti di cui alla tabella I siano compilate su moduli ufficiali che saranno forniti, sotto forma di blocchetto a madre e figlia, dalle autorita' amministrative competenti o dagli ordini professionali autorizzati.

3. E' auspicabile che le Parti esigano che le offerte di vendita scritte o stampate riguardanti gli stupefacenti, gli annunci pubblicitari di qualunque natura e le indicazioni descrittive relative agli stupefacenti e utilizzate a scopi commerciali, le confezioni contenenti gli stupefacenti e le etichette con le quali gli stupefacenti sono messi in vendita, portino la comune denominazione internazionale comunicata dall'Organizzazione mondiale della sanita'.

4. Se una Parte ritiene che tale misura e' necessaria ed opportuna, esigera' che qualunque confezione contenente uno stupefacente sia contrassegnata da un doppio filo rosso ben visibile. Il pacco con il quale tale confezione viene spedita non dovra' essere contrassegnato da questo doppio filo rosso.

5. Le Parti esigeranno che l'etichetta con la quale una droga viene messa in vendita indichi il nome dello stupefacente o degli stupefacenti che contiene, il loro peso o la loro percentuale.
L'obbligo di indicare sulla etichetta queste specificazioni potra' non essere applicato a uno stupefacente distribuito ad un privato dietro prescrizione medica.

6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 non verranno necessariamente applicate al commercio al dettaglio ne' alla distribuzione al dettaglio degli stupefacenti di cui alla tabella II.

Art. 31 Disposizioni speciali relative al commercio internazionale

1. Le Parti non permetteranno coscientemente la esportazione di stupefacenti diretti ad un paese o territorio qualunque, se non:

  1. a) in conformita' alle leggi e regolamenti di quel paese o
    territorio; e

  2. b) nei limiti della quantita' totale prevista nelle stime relative a quel paese o territorio, come stabilito al paragrafo 2 dell'articolo 19, aggiungendovi le quantita' che devono essere riesportate.

2. Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche uguale sorveglianza e controllo che nelle altre parti dei loro territori, ferma restando tuttavia la facolta' di adottare un regime piu' severo.

3. a) Le Parti controlleranno mediante il rilascio di licenza l'importazione e l'esportazione degli stupefacenti, salvo il caso in cui tale importazione o esportazione sia effettuata da una o piu' aziende di Stato.

  1. b) Le Parti eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono a detta importazione o esportazione.

4. a) Ciascuna Parte che autorizza l'importazione o l'esportazione di uno stupefacente esigera' il conseguimento di un'autorizzazione all'importazione o all'esportazione distinta per ogni operazione di importazione o esportazione, sia che si tratti di uno o di piu' stupefacenti.

  1. b) Da questa autorizzazione risultera' il nome dello stupefacente, la denominazione comune internazionale, se esiste, la quantita' da importare o esportare, i nomi e gli indirizzi dell'importatore e dell'esportatore e sara' specificato il periodo in cui l'importazione o l'esportazione deve essere effettuata.

  2. c) L'autorizzazione all'esportazione indichera' inoltre il numero e la data del certificato di importazione paragrafo 5) e l'autorita' che l'ha rilasciato.

  3. d) L'autorizzazione all'importazione potra' consentire l'importazione effettuata con diverse spedizioni.

5. Prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione, le Parti esigeranno un certificato d'importazione rilasciato dalle autorita' competenti del paese o del territorio importatore e attestante che e' stata approvata l'importazione dello stupefacente o degli stupefacenti in questione. Tale certificato sara' esibito dalla persona o dall'impresa che ha richiesto l'autorizzazione alla esportazione. Le Parti si uniformeranno per quanto possibile al modello di certificato d'importazione approvato dalla Commissione.

6. Una copia dell'autorizzazione all'esportazione dovra' essere allegata ad ogni spedizione ed il Governo che rilascia l'autorizzazione all'esportazione ne inviera' una copia al Governo del paese o territorio importatore.

7. a) Effettuata l'importazione o trascorso il periodo fissato per l'importazione, il Governo del paese o territorio importatore restituira' al Governo del paese o territorio esportatore l'autorizzazione all'esportatore, apponendovi all'uopo un'apposita annotazione.

  1. b) La suddetta annotazione dovra' indicare la quantita' effettivamente importata.

  2. c) Se la quantita' effettivamente esportata e' inferiore a quella indicata nella autorizzazione all'esportazione, le autorita' competenti indicheranno su detta autorizzazione e su ogni sua copia ufficiale la quantita' effettivamente esportata.

8. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad una banca per conto di una persona diversa da quella il cui nome figura sull'autorizzazione all'esportazione ovvero indirizzate ad una casella postale.

9. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad un deposito di dogana, salvo che il Governo del paese importatore precisi sul certificato d'importazione, presentato dalla persona o dall'impresa che richiede la autorizzazione all'esportazione, che ha approvato tale importazione proprio perche' la spedizione venisse depositata in un magazzino doganale. In tal caso l'autorizzazione all'esportazione dovra' precisare che la spedizione e' stata effettuata a tale scopo. Qualsiasi ritiro dal deposito di dogana sara' subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorita' da cui dipende il deposito e nel caso di una spedizione destinata all'estero, sara' equiparata, ai sensi della presente convenzione, ad una nuova esportazione.

10. Le spedizioni di stupefacenti che entrano o escono dal territorio di una Parte senza essere accompagnati da una autorizzazione all'esportazione saranno trattenute dalle autorita' competenti.

11. Qualsivoglia Parte non autorizzera' il transito sul suo territorio di una qualunque spedizione di stupefacenti diretti ad altro paese - sia che venga o meno scaricato il pacco dal veicolo che la trasporta - salvo che non venga presentata alle autorita' competenti della suddetta Parte la copia della autorizzazione all'esportazione per tale spedizione.

12. Le autorita' competenti di un paese o territorio qualunque attraverso il quale e' autorizzato il passaggio di una spedizione di stupefacenti adotteranno tutte le misure necessarie ad impedire che la spedizione prenda una destinazione diversa da quella che figura sulla copia dell'autorizzazione all'esportazione allegata alla spedizione, a meno che il Governo del paese o territorio attraverso il quale viene effettuata detta spedizione non autorizzi il cambiamento di destinazione. Il Governo di tale paese o territorio considerera' ogni cambiamento di destinazione come una esportazione dal paese o territorio di transito verso il paese o territorio della nuova destinazione. Se il cambiamento di destinazione e autorizzato verranno ugualmente applicate, tra il paese o territorio di transito ed il paese o territorio dal quale il carico e' stato in origine esportato, le disposizioni di cui ai commi a) e b) del paragrafo 7.

13. Nessuna spedizione di stupefacenti in transito o depositata presso un magazzino della dogana puo' essere sottoposta a qualsivoglia trattamento che potrebbe modificare la natura di tali stupefacenti. L'imballaggio non puo' essere modificato senza l'autorizzazione delle autorita' competenti.

14. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 11 a 13 relative al transito degli stupefacenti sul territorio di una Parte non vengono applicate se tale spedizione e' effettuata per via aerea, a condizione che l'aereo non atterri nei paesi o territori di transito.
Se l'aereo effettua un atterraggio in tale paese o territorio, queste disposizioni verranno applicate nella misura in cui le circostanze lo richiederanno.

15. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le norme di qualsiasi accordo internazionale diretto a limitare il controllo che qualunque Parte puo' esercitare sugli stupefacenti in transito.

16. Nessuna delle disposizioni di questo articolo, tranne i paragrafi 1 a) e 2, verra' necessariamente applicata ai preparati di cui alla tabella III.

Art. 32 Disposizioni speciali riguardanti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi degli aeromobili che effettuano percorsi internazionali

1. Il trasporto internazionale da parte di navi o aeromobili di quantita' limitate di stupefacenti che potrebbero essere necessari durante il viaggio per la somministrazione dei primi soccorsi e per i casi d'urgenza non verra' considerato come importazione o esportazione ai sensi della presente convenzione.

2. Il Paese d'immatricolazione della nave o dell'aeromobile prendera' adeguate precauzioni per impedire l'illecito uso degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 o la loro distrazione per scopi illeciti. La Commissione raccomandera' queste precauzioni d'intesa con le organizzazioni internazionali competenti.

3. Gli stupefacenti trasportati per nave o aeromobile saranno sottoposti, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1, alle leggi, regolamenti, permessi e licenze del paese d'immatricolazione senza che questo pregiudichi il diritto delle competenti autorita' locali di procedere a degli accertamenti, ispezioni o altre operazioni di controllo a bordo delle navi o degli aeromobili. La somministrazione di questi stupefacenti in caso di urgenza non sara' considerata come una violazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, b).

Art. 33 Detenzione di stupefacenti

1. Le Parti vieteranno la detenzione di stupefacenti senza una autorizzazione legale.

Art. 34 Misure di sorveglianza e ispezione

1. Le Parti esigeranno:

  1. a) che tutte le persone alle quali sono state rilasciate licenze in applicazione della presente convenzione o che occupano posti direttivi o di sorveglianza in un'azienda di Stato creata in conformita' alla presente convenzione, abbiano le qualita' necessarie per applicare concretamente e fedelmente le disposizioni delle leggi e regolamenti emanati in esecuzione della presente convenzione,

  2. b) che le autorita' amministrative, i fabbricanti, i commercianti, gli scienziati, gli istituti scientifici e gli ospedali tengano dei registri nei quali verranno registrate le quantita' di ogni stupefacente prodotto e ogni operazione relativa all'acquisto e all'alienazione degli stupefacenti. Questi registri saranno conservati per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni. Qualora vengano utilizzati i blocchetti a madre e figlia (articolo 30, paragrafo 2, comma b) per ricette mediche, tali blocchetti, comprese le matrici, saranno ugualmente conservati per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

Art. 35 Lotta contro il traffico illecito

1. Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

  1. a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;

  2. b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;

  3. c) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;

  4. d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;

  5. e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica.

Art. 36 Disposizioni penali

1. Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adottera' le misure necessarie affinche' la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerate infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreche' le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.

2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna:

  1. a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verra' considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi;

  2. ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1;

  3. iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione per determinare la recidiva; e
    iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione e' stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non puo' essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale e' stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non e' stato gia' perseguito e giudicato.

  4. b) E' auspicabile che le infrazioni menzionate al paragrafo 1 e nella parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate casi di estradizione ai termini di ogni trattato di estradizione concluso o da concludere tra le Parti e siano considerati casi di estradizione tra le Parti che non subordineranno l'estradizione all'esistenza di un trattato o alla reciprocita'. Resta inteso tuttavia che l'estradizione sara' accordata in base alla legislazione della Parte alla quale e' stata indirizzata la domanda di estradizione e che la predetta Parte avra' il diritto di rifiutare di procedere all'arresto del delinquente o di rifiutare di accordare l'estradizione se le autorita' competenti considerano l'infrazione non sufficientemente grave.

3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudichera' le norme di diritto penale di una Parte in materia di giurisdizione.

4. Le disposizioni del presente articolo non possono derogare in materia di competenza dalla legislazione penale di ciascuna Parte.

Art. 37 Sequestro e confisca

1. Potranno essere sequestrati e confiscati tutti gli stupefacenti, le sostanze e i materiali utilizzati per commettere una qualsiasi delle infrazioni previste dall'articolo 36 o destinati a commettere quell'infrazione.

Art. 38 Trattamento dei tossicomani

1. Le Parti prenderanno in particolare considerazione le misure da adottare per far curare i tossicomani e garantire il loro riadattamento.

2. Se la tossicomania costituisce un grave problema per una Parte e se le sue risorse economiche glielo permettono, e' auspicabile che istituisca servizi adeguati per la cura efficace dei tossicomani.

Art. 39 Applicazione di misure nazionali di controllo piu' severe di quelle richieste dalla presente convenzione

1. Nonostante le disposizioni della presente convenzione, nessuna Parte sara' ne dovra' ritenersi impedita di adottare delle misure di controllo piu' rigorose e severe di quelle previste dalla presente convenzione e in particolare nell'esigere che i preparati della tabella III o gli stupefacenti della tabella II siano sottoposti alle misure di controllo applicabili agli stupefacenti della tabella I, o ad alcune di esse, se la Parte lo considera necessario o opportuno per la protezione della salute pubblica.

Art. 40 Lingue della convenzione e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione

1. La presente convenzione, i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sara' aperta alla firma, fino al 1° agosto 1961, di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, di tutti gli Stati non membri che sono Parti contraenti dello statuto della Corte internazionale di giustizia o membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite ed egualmente di ogni altro Stato che il Consiglio puo' invitare a divenire Parte.

2. La presente convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale.

3. La presente convenzione sara' sottoposta all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1 dopo il 1° agosto 1961. Gli atti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 41 Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrera' in vigore allo scadere dei 30 giorni che seguiranno la data del deposito del 40° strumento di ratifica o di adesione, in conformita' con l'articolo 40.

2. Per ogni altro Stato che depositera' un strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, la presente convenzione entrera' in vigore allo scadere del 30° giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 42 Applicazione territoriale

1. La presente convenzione sara' applicata a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenta sul piano internazionale salvo che non sia necessario il consenso preliminare di tale territorio in virtu' della costituzione della Parte o del territorio interessato o in virtu' di consuetudine. In questo la Parte fara' il possibile per ottenere nel piu' breve termine il consenso necessario del territorio e, appena il consenso sara' ottenuto, la Parte lo notifichera' al Segretario generale. La presente convenzione sara' applicata al territorio o ai territori indicati nella notifica, a partire dalla data di ricezione di quest'ultima da parte del Segretario generale.

2. Nel caso in cui non sia necessario il consenso preliminare del territorio non metropolitano, la Parte interessata dovra' dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente convenzione.

Art. 43 Territori ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31

1. Qualsiasi Parte puo' notificare al Segretario generale che ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31 uno dei suoi territori e' diviso in due o piu' territori, o che due o piu' suoi territori sono raggruppati in uno solo.

2. Due o piu' Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito alla istituzione di un'unione doganale tra loro, queste Parti costituiscono un solo territorio ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31.

3. Qualsiasi notifica fatta in virtu' del paragrafo 1 o 2 qui sopra produrra' effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata fatta la notifica.