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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 392 del 1987

Decisione
decisa il 1987-10-29, depositata il 1987-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:392
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3626

  • Misure di sicurezza
  • In genere
  • Applicazione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È esclusa la retroattività delle misure di sicurezza - ovvero la loro applicabilità per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le preveda - data la correlazione delle misure alla pericolosità, che è situazione, per sua natura, attuale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 25, commi secondo e terzo, Cost. - dell'art. 200, comma primo, cod. pen., concernente l'applicazione nel tempo delle misure di sicurezza; con riguardo, nella specie, alla confisca del veicolo prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689). cfr. Sent. n. 19/1974.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 200, comma primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1982 dal Pretore di Biella, iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Biella, con ordinanza 25 giugno 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, primo comma, cod. pen., in quanto, con l'imporre l'applicazione delle misure di sicurezza (nella specie della misura della confisca del veicolo, prevista dall'art. 80- bis del codice della strada, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 1689) anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le prevede, concreterebbe una violazione del principio di eguaglianza (art. 3) e del principio della irretroattività della legge penale (art. 25, secondo e terzo comma);
punto 2
Considerato che non è condivisibile la premessa della ritenuta retroattività delle misure di sicurezza, da cui erroneamente muove l'ordinanza del Pretore di Biella, in quanto, come già la Corte ha, in altra occasione, messo in rilievo, tale retroattività deve negarsi "attesa la correlazione delle misure alla pericolosità, che è situazione, per sua natura, attuale" (cfr. sent. n. 19 del 1974), che non vengono addotte valide ragioni per mutare, in punto tale orientamento;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo co., legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo co., delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, primo co., c.p., sollevata, dal Pretore di Biella con ordinanza 25 giugno 1982, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo e terzo co., della Costituzione. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze