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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 124 del 1985

Decisione
decisa il 1985-04-23, depositata il 1985-04-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:124
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10851

  • Contratti agrari
  • Affitto di fondi rustici
  • Proposte di migliorie dell'affittuario
  • Effetti dell'inerzia dell'amministrazione sul ricorso del proprietario del fondo
  • Ius superveniens
  • Applicabilità della nuova disciplina in materia anche ai rapporti in corso
  • Necessità di nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perché riesamini, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, contenente la disciplina dell'affitto di fondi rustici, nella parte in cui equipara a rigetto, per decorso del termine di novanta giorni, l'inerzia dell'Ispettorato Provinciale Agrario sul ricorso del proprietario del fondo affittato avverso la proposta di migliorie dell'affittuario coltivatore diretto. Il giudice a quo è, infatti, il solo legittimato a decidere se l'art. 16 della citata legge n. 203/1982 - il quale, nel prevedere fra l'altro l'intervento obbligatorio dell'Ispettorato Provinciale Agrario, stabilisce che quest'ultimo, ove non si pervenga ad un accordo in ordine alla proposta ed ai connessi regolamenti del rapporto tra le parti è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni - possa far considerare tuttora applicabile la norma denunciata. - Per analoghe pronunce della Corte, successive all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, sia pure con riguardo a norme diverse da quella ora esaminata, ved. O. nn. 155, 211, 249 e 251 del 1982.

Norme impugnate

  • art. 14 legge 11 febbraio 1971, n. 11

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1976 dal TAR del Piemonte sul ricorso proposto da Luigi di Rovasenda contro l'Ispettorato Provinciale Agrario di Vercelli ed altri, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell'anno 1977. Visto l'atto di costituzione di Montorio Mario e Remigio, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso; uditi l'avvocato Emilio Romagnoli per Montorio Mario e Remigio e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte - nel corso del giudizio promosso da Luigi di Rovasenda, proprietario di un fondo concesso in affitto, avverso il silenzio dell'Ispettorato Provinciale Agrario di Vercelli sul ricorso avanzato dal suddetto proprietario contro l'atto con cui gli affittuari coltivatori diretti Mario Montorio e Remigio Montorio gli avevano comunicato il loro intento di apportare migliorie al fondo - ha, con ordinanza del 20 ottobre 1976, denunciato, in riferimento "agli artt. 24 e 113, 3 e 97 della Costituzione", l'illegittimità dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), "nella parte in cui equipara a rigetto per decorso del termine di novanta giorni l'inerzia dell'Ispettorato Provinciale Agrario sul ricorso del proprietario del fondo dato in affitto avverso la proposta di migliorie dell'affittuario coltivatore diretto"; che nel presente giudizio si sono costituite le parti private Mario Montorio e Remigio Montorio, rappresentate dall'avv. Emilio Romagnoli, le quali nella comparsa di costituzione hanno chiesto che la Corte dichiari "manifestamente infondata" la proposta questione, ed hanno ribadito tale richiesta nella memoria depositata il 2 maggio 1984, deducendo che, nonostante le questioni processuali siano ormai state superate a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, la nuova disciplina lascia, purtuttavia, "integra la rilevanza della questione giacché, ove questa venisse dichiarata non fondata, il Tribunale amministrativo regionale e, in caso di appello, il Consiglio di Stato dovranno decidere sul silenzio-diniego in base alla legge che lo configurò e che vigeva quando esso ebbe a formarsi"; che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
considerato che l'ordinanza di rimessione, muovendo dal presupposto che la norma impugnata conferiva all'inerzia dell'amministrazione un significato legale tipico (quello, cioè, di autorizzare l'affittuario ad eseguire l'attività voluta), sottolinea come una tale fictio iuris finisse per rendere solo apparente la tutela giurisdizionale, stante la sostanziale impossibilità di sindacare in sede di impugnativa l'atto fittizio fondato su una tanto lata discrezionalità; che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge n. 203 del 1982 (Norme sui contratti agrari), il cui art. 16 - anche sulla base delle osservazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 153 del 1977, pur essa successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione - ha innovato la procedura di abilitazione alla esecuzione dei miglioramenti fondiari, prevedendo, fra l'altro, l'intervento obbligatorio dell'Ispettorato Provinciale Agrario, il quale, ove non si pervenga ad un "accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti dei rapporti tra le parti", è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni (con "decisione" che deve essere comunicata ad entrambe le parti) "motivando, in senso favorevole o contrario, in ordine alle opere richieste", così da modellare secondo lo schema del silenzio-rifiuto l'inadempimento della pubblica amministrazione all'obbligo di provvedere; che l'art. 53 della stessa legge n. 203 del 1982 estende l'applicazione delle nuove disposizioni "a tutti i rapporti comunque in corso anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passato in giudicato salvo che la sentenza sia già esecutiva";
punto 3
considerato, peraltro, che la nuova disciplina in ordine all'omessa pronuncia dell'autorità amministrativa, ove risultasse applicabile al processo a quo, farebbe venir meno la rilevanza della proposta questione, richiedendosi, secondo il regime attualmente in vigore, una pronuncia amministrativa espressa, da emanarsi, oltre tutto, sulla base di presupposti diversi da quelli prescritti dalla norma impugnata; che, essendo il giudice a quo il solo legittimato a stabilire quale normativa debba regolare il caso di specie, è al Tribunale amministrativo del Piemonte che spetta di decidere se l'art. 16 della legge n. 203 del 1982 possa far considerare tuttora applicabile la norma denunciata (v., per analoghe pronunce di questa Corte, successive all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, sia pure con riguardo a norme di natura diversa da quella in esame, le ordinanze nn. 251, 249, 211 e 155 del 1982).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985. F. to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze