Sez. 3, Sentenza n. 27144 del 19/12/2006 (Rv. 593732 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Lesing traslativo - Operazione di prestito finanziario - Finalità - Obbligazione unica di pagamento del prezzo e degli interessi - Frazionamento in più rate - Art. 2946 cod. civ. - Alla sorte capitale e agli interessi - Applicabilità.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il leasing traslativo costituisce una operazione di prestito finanziario finalizzata all'acquisto del bene, con conseguente obbligazione unica di pagamento del prezzo e dei relativi interessi, frazionata in più rate aventi scadenza periodica; ne consegue l'applicabilità dell'art. 2946 cod. civ., con riferimento alla sorta capitale ed agli interessi.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)