Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 189 del 2003
Massime (1)
Massima n. 27761
- Parlamento
- Immunità parlamentari
- Procedimento penale a carico di un membro del parlamento
- Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza
- Ricorso del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di caltanissetta per conflitto di attribuzione nei confronti della camera dei deputati
- Intervenuta pronuncia di improcedibilità per tardivo deposito degli atti
- Non riproponibilità del ricorso
- Inammissibilità.
Leggi la massima
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 15 settembre 1998 dichiarativa della insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. Infatti, poiché nel caso in esame viene riproposto un conflitto già sollevato in precedenza dalla stessa autorità giudiziaria e dichiarato improcedibile nella fase di merito - per inosservanza del termine fissato nell'ordinanza di ammissibilità per il deposito del ricorso -, deve conseguentemente ritenersi ormai consumato il potere del ricorrente di sollevare il conflitto. - Sul precedente ricorso, v. ordinanza n. 218/2000 che ne ha dichiarato l'ammissibilità, e sentenza n. 245/2001 per la improcedibilità. - Sulla preclusione alla riproponibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. sentenza citata n. 116/2003.
Norme impugnate
- deliberazione della Camera dei deputati 15 settembre 1998
Parametri
- art. 68, comma 1, Cost.
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 15 settembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta con ricorso depositato il 27 ottobre 2001 ed iscritto al n. 203 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2003 il Giudice relatore Franco Bile.
punto 1
Ritenuto che con il ricorso del 23 ottobre 2001, depositato il 27 ottobre 2001, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta ha riproposto nei confronti della Camera dei deputati il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in relazione alla deliberazione del 15 settembre 1998, con cui la Camera aveva approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti, per i quali Giancarlo Caselli il 26 ottobre 1995 aveva presentato querela nei riguardi del deputato Vittorio Sgarbi, riguardavano opinioni da questi espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il conflitto era stato già sollevato con ricorso del 12 ottobre 1999, e questa Corte lo aveva dichiarato ammissibile nella fase preliminare (con ordinanza n. 218 del 2000) e poi improcedibile in sede di merito (con sentenza n. 245 del 2001), per mancato tempestivo deposito del ricorso e dell'ordinanza ammissiva debitamente notificati;
che, in ordine allo svolgimento della vicenda cui si riferiva l'atto impugnato, il nuovo ricorso (come già quello precedente) riferisce che il 26 ottobre 1995 il dottor Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, aveva presentato querela per il reato di diffamazione aggravata, commesso con il mezzo della stampa, nei riguardi del deputato Sgarbi, che il 26 luglio 1995, quale conduttore della trasmissione televisiva “Fatti e misfatti”, in onda sull'emittente televisiva “Italia 1”, aveva gravemente offeso la sua reputazione con la seguente affermazione: «la situazione dei pentiti mette grande paura in uomini come…e Caselli…, evidenzia la ridicolaggine della loro azione puramente politica e quindi criminale contro Andreotti… loro in realtà andrebbero arrestati perché hanno scambiato la lotta politica con una questione giudiziaria...non è Andreotti che aggiusta i processi con Carnevale ma è Caselli che aggiusta i pentiti»;
che nel procedimento instauratosi a seguito della querela, nel corso della fase delle indagini preliminari, il deputato Sgarbi aveva eccepito l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. ed il Giudice per le indagini preliminari aveva sospeso il procedimento, ai sensi della normativa allora vigente (art. 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 “Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione”), disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati, che aveva adottato l'impugnata deliberazione;
che, preso atto di essa, il Pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, cui il querelante parte offesa si era opposto, chiedendo che fosse sollevato conflitto di attribuzioni;
che il ricorrente riporta la motivazione con cui nel precedente ricorso aveva sostenuto che la Camera aveva illegittimamente esercitato il proprio potere, in quanto difettavano i presupposti per la dichiarazione di insindacabilità;
che quindi il ricorrente - rilevato che tale ricorso era stato dichiarato prima ammissibile e poi improcedibile in sede di esame del merito, a cagione del mancato tempestivo deposito del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità, e ribadita la propria legittimazione a sollevare il conflitto per le ragioni fatte valere nel primo ricorso - afferma che i motivi per i quali si dovrebbe ritenere che l'impugnata delibera abbia travalicato le prerogative afferenti al potere della Camera dei deputati ed intaccato la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria, sarebbero corroborati dalla recente giurisprudenza della Corte;
che, in particolare, il ricorrente assume la riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile per tardivo deposito;
che, sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente ha nuovamente sollevato conflitto di attribuzioni contro l'indicata deliberazione, chiedendo espressamente che la Corte dichiari la non spettanza alla Camera dei deputati del potere di affermare che i fatti cui si riferisce il processo sono coperti dalla insindacabilità prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione ed annulli la relativa deliberazione.
punto 2
Considerato che l'autorità giudiziaria ricorrente ha riproposto un conflitto che aveva già sollevato in precedenza e che, dopo essere stato dichiarato ammissibile nella fase preliminare, era stato dichiarato improcedibile in quella di merito, per inosservanza del termine per il deposito del ricorso e della ordinanza ammissiva debitamente notificati;
che recentemente questa Corte, con la sentenza n. 116 del 2003 - esaminando per la prima volta, in sede di fase giudiziale di merito, la questione della riproponibilità del ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, a seguito del verificarsi di una fattispecie di improcedibilità per inosservanza del termine (fissato ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) per il deposito degli atti in relazione ad un precedente ricorso - l'ha esclusa ed ha dichiarato inammissibile il nuovo ricorso, in quanto il potere di elevare il conflitto si doveva ormai ritenere consumato;
che, per le medesime ragioni, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il potere dell'autorità giudiziaria ricorrente di sollevare il conflitto si è consumato per effetto dell'inosservanza del termine per il deposito fissato nell'ordinanza ammissiva del precedente conflitto;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze