diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4129 del 22/03/2002 (Rv. 553206 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Inosservanza dell'art. 2087 cod. civ. - Effetti - Lesioni personali o malattie del lavoratore - Rilievo penale della condotta del datore di lavoro (o del soggetto comunque responsabile della sicurezza) - Diritto al risarcimento del danno morale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553206-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Nel danno sopportato dal lavoratore in conseguenza della mancata osservanza da parte del datore di lavoro (o del soggetto comunque tenuto a garantirne la tutela) degli obblighi di sicurezza impostogli dall'art. 2087 cod. civ., rientra anche il danno morale quante volte da quell'inosservanza siano derivate al dipendente lesioni personali o uno stato di malattia, acquisendo in tal caso la condotta del datore anche un rilievo penale che giustifica l'attribuzione del risarcimento ex art. 2059 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)