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Sez. L, Sentenza n. 1124 del 22/01/2004 (Rv. 569592 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE | Compensi occasionali - Individuazione - Criteri - Fattispecie relativa alla retribuzione dell'attività prestata in occasione delle festività infrasettimanali sulla base di turni.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569592-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE

Ai fini della qualificazione di un compenso come occasionale, e quindi escluso, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, rileva la riconducibilità dell'evento, al quale è collegato il compenso, alla astratta previsione normativa, mentre è irrilevante la frequenza con la quale la prestazione venga svolta e il compenso venga corrisposto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il compenso corrisposto per le prestazioni lavorative svolte da un lavoratore turnista in occasione delle festività infrasettimanali non potesse ritenersi occasionale, giacché corrisposto per una prestazione normale in quanto resa in attuazione del turno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 27/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)