Sez. 3, Ordinanza n. 27372 del 13/10/2025 (Rv. 676599-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO | Azione giudiziaria del creditore nei confronti di più coobbligati in solido - Domanda di regresso anticipata - Pronuncia condizionata all'adempimento nei confronti del creditore principale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO
Il giudice dinanzi al quale siano state proposte una domanda di condanna del creditore nei confronti di un obbligato solidale e una domanda di regresso, anticipatamente proposta da quest'ultimo nei confronti di altro coobbligato, ben può emettere due distinte pronunce, l'una subordinata all'altra - nel senso che quella in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'avvenuto adempimento nei confronti del creditore -, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro e incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configura come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusiva di una pronuncia condizionata, in sede di regresso, la circostanza che il fideiussore non avesse ancora effettuato l'esborso).
Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)