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Sez. 3, Sentenza n. 222 del 21/01/1985 (Rv. 438444 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - EVENTO DANNOSO SCATURITO DA UNA PLURALITÀ DI CAUSE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI DIVERSI - CONCORSO DELLA COLPA IN CONCRETO ACCERTATA A CARICO DI UNO DEI COAUTORI CON LA COLPA PRESUNTA DI ALTRO O DI ALTRI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438444-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - EVENTO DANNOSO SCATURITO DA UNA PLURALITÀ DI CAUSE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI DIVERSI - CONCORSO DELLA COLPA IN CONCRETO ACCERTATA A CARICO DI UNO DEI COAUTORI CON LA COLPA PRESUNTA DI ALTRO O DI ALTRI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

In ipotesi di evento dannoso della circolazione stradale scaturito da una pluralità di cause poste in essere da soggetti diversi, la colpa in concreto accertata a carico di uno (o più) dei coautori del sinistro ben può concorrere con la colpa presunta di altro o di altri (che non abbiano fornito la prova liberatoria posta a loro carico); ed anche in questi casi l'applicabilità della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., non si giustifica allorché la individuazione in concreto della colpa di uno dei protagonisti del sinistro e della misura della sua responsabilità, renda imputabile ad altro protagonista in forza di presunzione legale l'area residua della responsabilità civile e la obbligazione risarcitoria che ne deriva. (V 1469/81, mass n 412136; (V 4341/80, mass n 408207).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)