Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
Testo in vigore al
Art. 33
1. Rimane immutata la competenza della sezione centrale di controllo, come regolata dalle norme in vigore, per gli atti emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione.
Art. 34
1. Gli atti degli assessorati regionali aventi sede in Udine e degli organi da essi dipendenti o vigilati sono presentati all'ufficio della delegazione per gli atti della regione, distaccato ad Udine, cui e' delegato un consigliere.
Art. 35
1. In relazione al secondo comma dell'art 19 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, sono sottoposti al controllo successivo tutti i titoli di spesa emessi dalla regione o dagli enti locali nelle materie loro delegate in esecuzione di provvedimenti assoggettati al controllo preventivo ai sensi delle vigenti norme.
2. Sono altresi' sottoposti al medesimo controllo i titoli di spesa con contemporanea assunzione dell'impegno di importo non superiore ai limiti previsti dall'art. 18 del precitato testo unico e successive modificazioni.
3. Gli atti soggetti al controllo successivo sono trasmessi alla relativa delegazione entro tre mesi dalla data in cui hanno avuto esecuzione.
Art. 36
1. Nello svolgimento dell'attivita' e per il funzionamento della sezione regionale si applica il quinto comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonche', in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.
2. Nel caso di rifiuto di registrazione da parte della sezione, la giunta regionale puo' chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto.
3. Alla discussione puo' intervenire un rappresentante dell'amministrazione regionale.
Art. 37
1. Il presidente ed i consiglieri che costituiscono la sezione sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 7, secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
Titolo XIV. Disposizioni finali
Art. 38
1. Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di protezione civile, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro marittimo e portuale, nonche' le altre attribuzioni che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.
Art. 39
1. Ai trasferimenti degli uffici statali, previsti dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.
Art. 40
1. La regione, per l'esercizio delle attribuzioni spettanti a norma del presente decreto, si avvarra', in posizione di comando, del personale dello Stato organicamente assegnato agli uffici statali, che sia necessario all'esercizio delle funzioni trasferite.
2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione emanera' le norme per l'inquadramento del personale comandato salvaguardandone la posizione giuridica ed economica acquisita.
Art. 41
1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto d'intesa con l'amministrazione, regionale, il personale di ruolo o con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le sedi periferiche nel Friuli-Venezia Giulia degli enti menzionati nel primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e' trasferito alla regione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai commi quarto e quinto dello stesso articolo.
2. Con legge regionale sara' disciplinata la definitiva destinazione di detto personale, fermo il rispetto delle prescrizioni sopraindicate.
3. Le spese per gli stipendi e per tutte le altre competenze ed oneri relativi al personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli enti di cui al precedente primo comma sono a carico della regione nel rispetto dei termini contrattuali.
Art. 42
1. Fino al riordinamento del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, alla ripartizione delle disponibilita' del fondo medesimo partecipa anche la regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 43
1. Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative della regione che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; la funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro o con i Ministri competenti.
2. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al comitato interministeriale per la programmazione economica, per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente, quando si tratti di affari particolari.
3. Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.
Art. 44
1. La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative, oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Art. 45
1. Le disposizioni del presente decreto hanno applicazione a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge statale che stabilisce le norme relative al finanziamento necessario all'esercizio delle funzioni statali trasferite alla regione.
Art. 46
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quelle del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1975
LEONE
MORO - GUI - COLOMBO -
VISENTINI - BUCALOSSI -
MALFATTI - MARTINELLI -
DONAT-CATTIN - GULLOTTI
- TOROS - GIOIA - SARTI
- SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 47