Sez. L, Sentenza n. 5819 del 06/11/1982 (Rv. 423563 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - VOCI INCLUSE - INDENNITÀ A TITOLO DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - VOCI INCLUSE - INDENNITÀ A TITOLO DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ESCLUSIONE.*
Nel calcolo della retribuzione pensionabile in favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, secondo la previsione degli artt. 20 e 21 della legge 28 luglio 1961, n. 830, ovvero, dopo l'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971, n. 889, degli artt. 5 e 17 di quest'ultima, non può comprendersi l'indennità corrisposta, in esecuzione di patti contenuti nei contratti collettivi di lavoro, a titolo di rimborso dell'imposta di ricchezza mobile ai dipendenti soggetti a tale tributo, atteso che i suddetti patti sono affetti da nullità assoluta, in quanto contrastanti con l'obbligatorietà della rivalsa da parte del datore di lavoro per le imposte direttamente pagate sulle retribuzioni corrisposte (art. 127 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645). (Conf 6286/81, mass n 417087).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)