Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15699 del 23/07/2020 (Rv. 658741 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Istanza di liquidazione - Rigetto - Impugnazione - Legittimato attivo - Individuazione.
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE
In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)