Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 65 Porto od uso di macchine fotografiche
1. Chiunque, nella zona delle operazioni militari, senza permesso dell'Autorita' competente, porta o usa macchine fotografiche di qualsiasi specie, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
Art. 66 Rivelazione di segreti militari al nemico
1. Il militare, che rivela al nemico, in tutto o in parte, lo stato o la situazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, il piano di una operazione o spedizione, gli accampamenti o le posizioni, i segnali di qualunque natura, i luoghi di rifornimento, lo stato delle provvigioni in armi, munizioni, combustibili, viveri o denari; o, in generale, comunica al nemico documenti, oggetti o notizie, che possono produrre il nocumento enunciato nel primo comma dell'articolo 59, o comunque favorire le operazioni delle forze armate nemiche, ovvero nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, e' punito con la morte con degradazione.38a
2. Se dal fatto non puo' derivare il vantaggio o il nocumento enunciato nel comma precedente, si applica l'ergastolo.
Art. 67 Procacciamento di notizie segrete, senza il fine di favorire il nemico
1. Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorita' competente, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, ovvero compie atti diretti a procurarsele, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.38a
Art. 68 Rivelazione di segreti militari, senza il fine di favorire il nemico
1. Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, comunica o, comunque, rivela documenti, oggetti o notizie, concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, e' punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
2. Se il colpevole era, per ragione di ufficio o di servizio, in possesso dei documenti o degli oggetti o a cognizione delle notizie, la pena e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni.
3. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.38a
Art. 69 Militare che ottiene le notizie indicate nell'articolo precedente
1. Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al militare, che ottiene le notizie o la consegna degli oggetti o documenti in esso indicati.
Art. 70 Istigazione od offerta per commettere spionaggio o rivelazione di segreti militari
1. Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 59, 62 e 66, ovvero si offre per commetterlo, e' punito, per cio' solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
2. Se l'istigazione o l'offerta si riferisce al reato preveduto dall'articolo 68, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni.
Art. 71 Agevolazione colposa
1. Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose indicate negli articoli 59, 66, 67 e 68, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie ivi enunciate, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli stessi, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.
Capo III. Della illecita raccolta, pubblicazione e diffusione di notizie militari
Art. 72 Procacciamento di notizie riservate
1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 59, chiunque si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, la dislocazione o i movimenti delle forze armate, il loro stato sanitario, la disciplina o le operazioni militari, e ogni altra notizia che, non essendo segreta, ha tuttavia carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorita' competente, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.
Art. 73 Diffusione di notizie riservate
1. Chiunque diffonde o comunica alcuna delle notizie indicate nell'articolo precedente e' punito con la reclusione militare da cinque a venti anni.
2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
Art. 74 Agevolazione colposa
1. Chiunque, essendo, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie indicate nell'articolo 72, ha reso possibile o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione del reato ivi preveduto, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Art. 75 Diffusione di particolari notizie d'interesse militare
1. E' punito con la reclusione militare da due a sei anni chiunque, fuori del caso indicato nell'articolo 73, pubblica, mediante la stampa o altro mezzo di diffusione, notizie non comunicate o non autorizzate dal Governo o dai comandi militari, e concernenti:
1° il numero dei feriti, morti o prigionieri;
2° le nomine o i mutamenti nei comandi militari;
3° le previsioni sulle operazioni militari terrestri, marittime o aeree;
4° gli avvenimenti, che abbiano relazione con le operazioni militari, o con la condotta della guerra in generale.
Art. 76 Divulgazione di notizie diverse da quelle ufficiali
1. Chiunque, comunicando con piu' persone riunite o anche separate, da', sulle cose indicate negli articoli 72 e 75, notizie diverse da quelle che sono portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dai comandi militari, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
2. Se il fatto e' commesso con il fine di turbare la pubblica tranquillita' o di danneggiare altrimenti pubblici interessi, la pena e' della reclusione militare da uno a cinque anni.
Art. 77 Divulgazione di notizie false sull'ordine pubblico o su altre cose di pubblico interesse
1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque diffonde o comunica, sull'ordine pubblico, sulla economia nazionale o su altre cose di pubblico interesse, notizie non conformi a verita', che possono turbare la pubblica tranquillita' o altrimenti danneggiare pubblici interessi, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
2. La pena e' della reclusione militare da uno a cinque anni, se il fatto e' commesso con il fine di nuocere alla pubblica tranquillita' o ai pubblici interessi.
Art. 78 Comunicazione di notizie mediante corrispondenza
1. Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, spedisce corrispondenze per qualsiasi destinazione, contenenti alcuna delle notizie indicate negli articoli 72, 75 e 77, e' punito, per cio' solo, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario, con la reclusione militare fino a un anno.
Art. 79 Notizie sulle operazioni militari degli Stati belligeranti
1. Quando negli articoli precedenti si fa riferimento a notizie concernenti le operazioni militari, si intendono per tali le operazioni, sia dello Stato italiano, sia degli altri Stati belligeranti, ancorche' nemici.
Art. 80 Pubblicazione di critiche o di scritti polemici
1. Chiunque, durante lo stato di guerra, pubblica critiche o scritti polemici sulle operazioni militari o sull'andamento della guerra, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
Art. 81 Reati commessi in luoghi che non sono in stato di guerra
1. Fuori del caso indicato nell'articolo 78, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando i reati da essi preveduti siano commessi in luoghi che non sono in stato di guerra.
Capo IV. Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 82 Fine di favorire lo Stato italiano
1. Per i reati preveduti dai capi precedenti, la punibilita' non e' esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.
Art. 83 Omesso rapporto
1. Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti dai capi precedenti e per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena piu' grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
2. Se il colpevole e' un ufficiale, si applica la reclusione militare da due a quattro anni.
Art. 84 Parificazione degli Stati alleati
1. Le pene stabilite dagli articoli 50 e seguenti si applicano anche quando il reato e' commesso a danno di uno Stato alleato con lo Stato italiano.
Capo V. Dell'arruolamento illecito di guerra
Art. 85 Nozione del reato; sanzione penale
1. Chiunque induce un militare a passare al nemico, ovvero gliene facilita i mezzi, e' punito con la morte con degradazione.38a
2. La stessa pena si applica a chiunque arruola o arma, per il nemico o per insorgere contro lo Stato italiano, qualunque persona, ancorche' estranea alle forze armate dello Stato.