Sez. 1, Sentenza n. 5018 del 01/09/1981 (Rv. 415795 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - FUSIONE E TRASFORMAZIONE - SOCIETÀ PER AZIONI E A RESPONSABILITÀ LIMITATA - FUSIONE NELLA FORMA DELL'INCORPORAZIONE - PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ INCORPORATA E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI O QUOTE DELLA INCORPORANTE ATTRIBUITE AI SOCI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA IN CAMBIO DI QUELLE GIÀ LORO APPARTENENTI - REDDITO TASSABILE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - FUSIONE E TRASFORMAZIONE - SOCIETÀ PER AZIONI E A RESPONSABILITÀ LIMITATA - FUSIONE NELLA FORMA DELL'INCORPORAZIONE - PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ INCORPORATA E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI O QUOTE DELLA INCORPORANTE ATTRIBUITE AI SOCI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA IN CAMBIO DI QUELLE GIÀ LORO APPARTENENTI - REDDITO TASSABILE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché la fusione delle società per azioni (o a responsabilità limitata) nella Forma dell'incorporazione realizza una successione universale nella società incorporante rispetto a quella incorporata, con confusione dei relativi patrimoni, nella disciplina tributaria vigente sotto il T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, l'eventuale differenza tra il patrimonio della società incorporata alla data della fusione ed il valore nominale delle azioni (o delle quote) della incorporante attribuite ai soci della società incorporata in cambio di quelle già loro appartenenti non dava luogo, di per sè, a reddito tassabile con l'imposta di ricchezza mobile. (V. 1687/74, mass. 369859).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)