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Sez. 1, Sentenza n. 8823 del 27/11/1987 (Rv. 456185 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DIRETTA CON RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456185-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DIRETTA CON RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

I provvedimenti decisori del giudice delegato (nella specie, in tema di riparto dell'attivo) sono reclamabili dinanzi al tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, e, pertanto, non possono essere direttamente impugnati con ricorso per Cassazione (restando altresì esclusa la convertibilità del ricorso nel suddetto rimedio endofallimentare), tenuto conto che gli interventi della Corte costituzionale sulla citata norma, di cui alle sentenze n. 42 del 1981, n. 303 del 1985, n. 55 del 1986 e n. 156 del 1986, non hanno espunto dall'ordinamento l'istituto del reclamo, ma solo inciso sulle modalità del relativo procedimento con la conseguenza della proponibilità del reclamo nel termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione, (nonché dell'Obbligo del tribunale di sentire le parti in camera di consiglio e di motivare la propria decisione). (V 7382/86).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)