Sez. 5, Sentenza n. 24974 del 24/11/2006 (Rv. 594226 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | INVIM straordinaria ex art. 1 del d.l. n. 299 del 1991 - Dichiarazione - Errata indicazione della rendita catastale o del valore precedentemente dichiarato - Errore materiale - Configurabilità - Correzione mediante avviso di liquidazione - Ammissibilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di INVIM straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, l'errore materiale emendabile dall'Ufficio, ai sensi del comma quarto della disposizione in esame, attraverso l'avviso di liquidazione comprende anche l'errata indicazione, nella dichiarazione presentata dal contribuente, degli elementi valutativi, iniziali e/o finali, afferenti all'immobile oggetto dell'imposta: la rendita catastale effettiva o il valore dichiarato in precedenza per lo stesso bene, da assumere a base per il calcolo dell'imposta, costituiscono infatti dati obiettivi (quindi materiali), che ben possono essere corretti "ex actis" dall'Ufficio mediante la liquidazione della maggiore imposta dagli stessi risultante, senza necessità di procedere preventivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)