Sez. 3 - , Ordinanza n. 108 del 04/01/2023 (Rv. 666490 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Successiva esecuzione intentata dal creditore contro il terzo pignorato - Opposizione all’esecuzione - Deducibilità di fatti modificativi o estintivi sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, laddove l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - resa all'esito della dichiarazione positiva del terzo pignorato - non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva intentata dal creditore, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla suddetta ordinanza, nei confronti del terzo pignorato, quest'ultimo non può far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione.
Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)