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Sez. 1, Sentenza n. 7790 del 29/03/2007 (Rv. 596008 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimento di improcedibilità di un'impugnazione - Decisorietà e definitività - Sussistenza - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596008-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

È impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., l'ordinanza che dichiara improcedibile il ricorso con cui viene proposto appello (nella specie avverso una sentenza di separazione), per omessa notifica nel termine assegnato col decreto di fissazione dell'udienza e omessa tempestiva richiesta di proroga di detto termine; detta ordinanza è, infatti, decisoria, determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e definitiva, non essendo propedeutica ad ulteriori atti dello stesso o di altri giudici.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)