Sez. 5, Ordinanza n. 3837 del 18/09/1997 Cc. (dep. 23/10/1997) Rv. 208714 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA | Autonoma facoltà di impugnazione - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA
Il difensore della persona offesa non può esercitare in proprio la facoltà d'impugnazione spettante solo al difensore dell'imputato, né è investito dei poteri di rappresentanza riconosciuti a quello dell'imputato e delle altre parti ritualmente costituite.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 101 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)