Sez. L - , Sentenza n. 31872 del 10/12/2018 (Rv. 652013 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordo sindacale - Individuazione dei criteri di scelta - Prevalenza sui criteri legali - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, i criteri di scelta previsti dall'accordo sindacale raggiunto all'esito della procedura di cui all'art. 4, commi 5-7 della l. n. 223 del 1991, prevalgono, nella individuazione dei licenziandi, su quelli fissati dalla legge (carichi di famiglia, anzianità ecc.), tanto più quando, per la peculiarità dell'attività aziendale, detti criteri consentano di salvaguardare la prosecuzione dell'attività produttiva e l'occupazione dell'intero complesso industriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva giudicato generico, con riferimento a un'azienda operante nel settore della bonifica bellica e ambientale, il criterio della maggiore competenza e dell'alta specializzazione fissato in sede di accordo sindacale per individuare i lavoratori da mantenere in servizio).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)