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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 30 del 1969

Decisione
decisa il 1969-02-14, depositata il 1969-03-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:30
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14375

  • Previdenza e assistenza
  • Art. 40, n. 6, R.D.L. n. 1827 del 1935
  • Contrasto con artt. 3 e 38 Cost.
  • Perdita di efficacia della norma impugnata a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale
  • Riproposizione della questione di illegittimità costituzionale
  • Ordinanza di manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale proposta rispetto a norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con precedente sentenza della Corte costituzionale e la cui efficacia è pertanto cessata va dichiarata manifestamente infondata. (Fattispecie in cui era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 sul "perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., norma che la Corte aveva precedentemente dichiarato illegittima con sentenza n. 103 del 16 luglio 1968 per contrasto con l'art. 38 Cost.).

Norme impugnate

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1968 dal tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Iantorno Vittorio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968. Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, rilevandosi che tale norma, che esenta dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione "coloro che prestano la loro opera alle dipendenze di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti, secondo le disposizioni del Codice civile", contrasta con i citati precetti costituzionali i quali esigono che la forma assicurativa previdenziale contro la disoccupazione sia assicurata, senza disparità di trattamento, a tutti i lavoratori e quindi anche a quelli potenzialmente assistibili da chi sia obbligato per legge agli alimenti verso il lavoratore dipendente; che nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si è costituito;
punto 2
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 103 del 16 luglio 1968, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta che era stata impugnata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, da altro giudice; che per effetto di tale sentenza l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.);
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul "perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con ordinanza 26 aprile 1968 del tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze