Sez. 1, Sentenza n. 47 del 06/01/1981 (Rv. 410428 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - CONTRATTO DE INEUNDA SOCIETATE - CONTENUTO - PREDETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL TIPO DI SOCIETA PRESCELTO - NECESSITA - INTEGRAZIONE - AMMISSIBILITA - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA PIU ELEMENTARE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - CONTRATTO DE INEUNDA SOCIETATE - CONTENUTO - PREDETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL TIPO DI SOCIETA PRESCELTO - NECESSITA - INTEGRAZIONE - AMMISSIBILITA - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA PIU ELEMENTARE.*
Il contratto de ineunda societate, ammissibile nel nostro ordinamento, richiede una fattispecie negoziale il cui contenuto minimo e dato dall'Obbligo di stipulare il contratto (definitivo) di societa e dalla predeterminazione degli elementi essenziali caratterizzanti il tipo di societa prescelto, seppure questi ultimi siano integrabili alla stregua del principio ermeneutico per cui, in Mancanza di precisi dati di identificazione del tipo di societa, occorre fare riferimento all'organizzazione societaria piu elementare e, quindi, ove l'oggetto sia commerciale, alla societa in nome collettivo. (V 8/70, mass n 344600; (V 3839/69, mass n 344163).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2249, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)