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Sez. 1, Sentenza n. 3177 del 14/05/1981 (Rv. 413752 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETA (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETA) - ACCERTAMENTO - COLLEGAMENTO CON I REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - CONSEGUENZE - ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ATTRIBUZIONE EX ART 106 DEL TU N 1523 DEL 1967 - CONSEGUENTE ESENZIONE DALL'IMPOSTA SULLE SOCIETA.*
Stato
decisa il 1981-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413752-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETA (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETA) - ACCERTAMENTO - COLLEGAMENTO CON I REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - CONSEGUENZE - ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ATTRIBUZIONE EX ART 106 DEL TU N 1523 DEL 1967 - CONSEGUENTE ESENZIONE DALL'IMPOSTA SULLE SOCIETA.*

La dipendenza dell'imposta sulle societa da quella di ricchezza mobile - sancita dall'art 150 DPR 29 gennaio 1958 n 645, il quale dispone che l'accertamento dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile comporta automatica efficacia ai fini della imposta sulle societa - implica che i provvedimenti e le statuizioni che riguardano la seconda imposta incidono anche sulla prima in relazione al medesimo contribuente sottoposto, per il medesimo periodo d'imposta, ad entrambe le imposizioni. Pertanto, qualora esista una statuizione con la quale sia stato riconosciuto al contribuente, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile a norma dell'art 106 tu 30 giugno 1967 n 1523, delle leggi sul Mezzogiorno, lo stesso contribuente ha altresi diritto all'esenzione dalla imposta sulle societa per lo stesso periodo. (V 2953/77, mass n 386501; (Conf 6080/79, mass n 402796, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 150 CORTE COST., DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)