Sez. 1, Sentenza n. 3392 del 10/12/1971 Ud. (dep. 19/05/1972) Rv. 121060 - 01
REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - IDONEITA DEGLI ATTI(ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - ATTI PREPARATORI - RESPONSABILITA PER TENTATIVO - CONDIZIONI.*
REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - IDONEITA DEGLI ATTI(ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - ATTI PREPARATORI - RESPONSABILITA PER TENTATIVO - CONDIZIONI.*
Avendo il vigente codice penale superato la distinzione tra Atti preparatori ed Atti di esecuzione, anche gli Atti preparatori possono costituire materia di tentativo, ma perche cio si verifichi in concreto deve trattarsi di Atti idonei diretti in modo non equivoco alla consumazione del delitto, intesa la idoneita come capacita dell'atto, valutata ex ante, di raggiungere il risultato cui mira, in relazione alle circostanze tutte del caso, e intesa la univocita come criterio di prova dell'intenzione dell'agente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)