Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7234 del 04/03/2022 (Rv. 664443 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Cartella di pagamento - Motivazione - Necessaria indicazione del provvedimento giurisdizionale originante il credito - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Concreta lesione del diritto difesa - Necessaria deduzione. ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - In genere. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CONSEGNA DEI RUOLI ALL'ESATTORE - IN GENERE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 03/09/1999 num. 321 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)