Sez. 2, Sentenza n. 19578 del 30/09/2016 (Rv. 641356 - 01)
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE | Donazione rimuneratoria ed obbligazioni naturali - Criterio discretivo.
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE
La liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770, Cod. Civ. art. 2034 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)